L’istituto giuridico dell’unione matrimoniale è regolato dalla legge sulla famiglia del 1986 ove trova positiva regolamentazione la sequela di diritti e doveri dei coniugi tanto in costanza di matrimonio quanto successivamente alla sua cessazione. Il legislatore ha previsto due regimi patrimoniali che, all’atto del matrimonio i nubendi possono liberamente scegliere e possono mutare nel corso vita comune: la comunione dei beni e la separazione dei beni.
I regimi sono opponibili ai terzi in quanto espressamente menzionati nell’atto di matrimonio e nell’ipotesi di comunione gli acquisti effettuati singolarmente da ciascun coniuge in costanza di matrimonio ricadono nella comunione così come i risparmi accumulati da ciascuno nell’esercizio della propria arte o mestiere (comunione de residuo). Non ricadono invece nella comunione i beni personalissimi pervenuti a seguito di successioni mortis causa o attraverso donazioni effettuate in favore di uno solo dei coniugi, né i risparmi o i beni già detenuti da ciascun coniuge anteriormente al matrimonio.
Qualora i coniugi optino, invece, per il regime di separazione dei beni, ciascuno resterà proprietario esclusivo dei beni acquistati in costanza di matrimonio nonché dei redditi, delle attività di impresa e dei risparmi formati durante il coniugio.
I coniugi resteranno in ogni caso solidalmente responsabili per le obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia, per la soddisfazione delle esigenze familiari.
Date queste brevi premesse, entrando nel merito della trattazione, deve evidenziarsi che con la domanda di separazione (continua)
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Laureato cum laude mi occupo dal 2002 del diritto civile con particolare preferenza per l'area della famiglia e del risarcimento danni. Sono coaudiutore del Tribunale di Rimini per le amministrazioni di sostegno (anziani o invalidi) e le curatele di eredità giacenti. Ho maturato esperienza anche nel diritto sammarinese, sempre in ambito civile, patrocinando presso il Tribunale di San Marino.
Mi occupo con particolare preferenza del diritto dei coniugi, degli uniti civilmente o delle famiglie di fatto, tutelando gli interessi dei minori o dei genitori sia innanzi al Tribunale di Rimini sia presso il Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna
Seguo svariati casi di divisioni ereditarie (e collazioni in ipotesi di donazioni ricevute in vita dagli eredi), petizioni di eredità, legati, esecuzioni o impugnazioni di testamenti, essendo anche coadiutore del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Rimini come curatore delle eredità giacenti
Difendo coniugi sia in sede giudiziale sia in sede stragiudiziale per individuare le migliori tutele per i figli, per le questioni patrimoniali legate allo scioglimento della comunione e alla divisione dei beni, per le questioni anche transnazionali qualora uno dei coniugi sia di nazionalità straniera
Divorzio, Matrimonio, Risarcimento danni, Sfratto, Malasanità e responsabilità medica, Diritto civile, Tutela dei minori, Diritto assicurativo, Diritto internazionale ed europeo, Locazioni, Tutela degli anziani, Unioni civili.
Leonardo Torsani
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Riccione (RN)
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