IUSTLAB

Annullato provvedimento dirigenziale recante ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati

Sentenza TAR Lazion. 10808/2016




Sentenza giudiziaria: Con il provvedimento impugnato era stata ingiunta alla società OMISSIS (in qualità di proprietario-responsabile), ai sensi dell’art. 33 D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 16 L.R. n. 15/2008, la rimozione degli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati in via OMISSIS (consistenti nella suddivisione del locale seminterrato di mq. 43,00 in quattro ambienti più servizio igienico, tramite la posa in opera di tramezzature, con posizionamento di attrezzature professionali a servizio dell’attività di ottica che si svolge nel locale sovrastante), in quanto tali opere hanno determinato un cambio di destinazione d’uso da locale cantina a laboratorio; la società ricorrente aveva dedotto l’illegittimità del suddetto provvedimento per violazione dell’art. 33 D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 16 L.R. n. 15/2008 e per eccesso di potere sotto vari profili. Il TAR ha rilevato, come poi esattamente dedotto dalla ricorrente (e come pure chiaramente ed espressamente indicato nella suddetta circolare), che la contestata realizzazione di un cambio di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria generale (senza opere di incremento di volumetria o di modifiche dei prospetti) rientra nella categoria dell’attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 6, comma secondo, lett. e-bis), D.P.R. n. 380/2001 (modifiche d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa), subordinata, in base al comma quarto dello stesso articolo, a semplice comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.).



Pubblicato da:


Lorenzo Coraggio

Avvocato di diritto amministrativo a Roma