Pubblicazione legale:
Nel preliminare di compravendita immobiliare la data del rogito può essere prorogata senza un nuovo scritto. L’articolo commenta la Cassazione (ord. 8765/2021): il termine è clausola accessoria, modificabile anche oralmente o per fatti concludenti (pagamenti, acconti). Una lettura utile per evitare nullità, contenziosi e caparre contestate tra promittente e promissario.
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