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Notifica degli atti tributari a mezzo posta

Scritto da: Lorenzo De Carolis - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Può capitare che la raccomandata contenente l’atto tributario da notificare non venga recapitata. Ad esempio per assenza del destinatario. Può altresi succedere che la stessa venga comunque consegnata ad una delle persone idonee a riceverla (familiare, convivente, portiere ecc). In tutti questi casi la Legge 890/82 prevede che l'operatore postale debba notificare al destinatario una seconda “ raccomandata informativa “ che lo avvisi del tentativo di consegna.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n 10131/2020 ha stabilito che nella notifica degli atti tributari a mezzo posta l’ invio della seconda raccomandata non è sempre necessari. Infatti in caso di mancato recapito al destinatario è sufficiente che l ‘agente postale lasci l’avviso di giacenza nella cassetta della posta. L’atto sarà poi depositato presso l ufficio postale: La notifica si intenderà validamente perfezionata per “compiuta giacenza” decorsi 10 giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza .



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Lorenzo De Carolis

Avvocato Tributarista