Pubblicazione legale:
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato dall’Avv. Lorenzo Magnarelli ed annulla la sentenza di condanna con la pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta documentale specifica che la Corte di Appello di Milano aveva in precedenza confermato sulla pronunzia in primo grado del Tribunale meneghino.
Questo l’esito del Giudizio di legittimità svolto dalla Quinta Sezione Penale del Supremo Consesso relativo ad un noto imprenditore italiano pioniere nell’ambito della telefonia mobile e figura rilevante della Finanza italiana.
L’Avv. Lorenzo Magnarelli, è stato incaricato ad hoc, dal proprio assistito soltanto per il grado di legittimità, ed ha proposto al Supremo Consesso una tesi difensiva basata sull’assenza di dolo specifico, postulato dalla bancarotta fraudolenta documentale specifica, emergente dal corredo motivazionale della sentenza impugnata.
L’accoglimento del ricorso evidenzia, quindi, un punto di diritto molto importante in materia poiché risolve, nel caso di specie, la tensione giuridica che era stata sancita dalla Corte di Appello di Milano con una dichiarazione di dolus in re ipsa evidentemente incompatibile con l’accertamento dell’elemento soggettivo del tipo legale in ipotesi di accusa.
Ed, infatti, l’elemento psicologico della bancarotta fraudolenta documentale specifica rispecchia la strumentalità dello stesso e con esso, quindi, la necessità della presenza di un disegno di spoliazione dei creditori dovendo l’attività di soppressione ricollegarsi, teleologicamente, quale strumento per eseguire manovre di diminuzione dell’attivo, di gonfiamento del passivo o di elusione di azioni di recupero.
Pertanto, il dolo specifico necessario per la bancarotta fraudolenta documentale specifica, si individua nell’intento del soggetto attivo di assicurarsi le frodi predisposte evitando che siano appresi dagli organi fallimentari i beni che egli ha tentato di sottrarre mediante storno di attività o simulazione di passività inesistenti e nel quale, quindi, lo scopo di profitto è il proposito di sfuggire alle sanzioni penali riconducibili al proprio operato illecito.
La sentenza impugnata della Corte di Appello di Milano, diversamente, in relazione al caso di specie, era sfornita, anche dalla prospettiva del travisamento della prova, dell’apparato argomentativo necessario ad illustrare tutti gli elementi che devono necessariamente vestire il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale specifica.
Con l’accoglimento del ricorso gli atti sono stati restituiti ad una diversa Sezione della Corte di Appello di Milano che ora dovrà quindi curare il giudizio rescissorio.