Pubblicazione legale:
Trib. Roma, Sez. I, 27.02.2024
⛔️In un giudizio sulla regolamentazione dell’affido di una bambina, il Tribunale di Roma ha rigettato una domanda di ordine di protezione formulata dalla madre contro l’ex compagno, ritenendola non sostenuta da sufficienti riscontri probatori.
A parere del Giudice, non sarebbero attendibili le sommarie informazioni testimoniali rilasciate da una amica della donna, durante le indagini nei confronti del resistente per il reato di maltrattamenti in famiglia.
In effetti, l'informatrice non ha assistito personalmente ai fatti, ma li ha appresi dalla vittima stessa.👂
📞Inoltre, le parole dell’amica parrebbero comunque incoerenti per via del suo comportamento. Infatti, dopo aver dichiarato di aver soccorso la donna, l’informatrice si è resa a lei irreperibile bloccando il suo contatto telefonico, per ragioni che la ricorrente stessa ha dichiarato di ignorare al curatore speciale della figlia.
Non appaiono credibili nemmeno le allegazioni della ricorrente stessa di essere stata aggredita con calci e pugni dal resistente in plurime occasioni, fin dall’inizio della loro relazione.
Sono infatti in radicale contrasto con il tenore delle lettere che la stessa ha indirizzato all’ex compagno all’indomani della nascita della bambina, quando la relazione si protraeva già da oltre un anno, in cui il resistente viene definito con aggettivi quali “gnagnoso” e “coccolone” che appaiono poco compatibili con la riferita condizione di soggezione psicologica e paura dettata da protratti maltrattamenti, percosse, ingiurie.📨
Rigettato l’ordine di protezione, il Giudice ha affidato la minore ai Servizi Sociali e assegnato la casa familiare alla madre (che nel frattempo era ospite con la figlia in una casa rifugio) disponendo incontri protetti tra la bambina e il padre.
Inoltre, ha disposto una CTU sulla idoneità genitoriale delle parti.👩⚖️