Sentenza giudiziaria:
La cliente si rivolge allo studio rappresentando che mentre passeggiava assieme ad un’amica su un marciapiede nelle adiacenze della propria abitazione, inciampava su una betonella che sporgeva di pochi centimetri, cadendo a terra e riportando una serie di lesioni. Veniva così dapprima rivolta una richiesta di risarcimento al Comune responsabile, custode del tratto ove si era verificato il fatto secondo l’art. 2051 c.c., il quale denunciava il sinistro presso la propria compagnia assicuratrice. L’Assicurazione, tuttavia, all’esito dell’istruttoria, negava ogni risarcimento alla danneggiata. Dopo aver esperito vanamente anche il tentativo di negoziazione assistita, veniva introdotto il giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara nei confronti del Comune, il quale si alla richiesta risarcitoria in quanto il fatto era, a proprio dire, evitabile sia per la conformazione dei luoghi e l’ora diurna in cui era avvenuto, ma anche e soprattutto per la circostanza secondo la quale la signora ben conoscesse i luoghi ove era accaduto il fatto, per abitare nelle immediate adiacenze.
Il Tribunale di Pescara, tuttavia, negava ogni rilievo alla morfologia, all’orario ed alla circostanza per la quale la cliente conoscesse il luogo del sinistro, riconoscendo, invece, l’insidia nella betonella che sporgeva dal piano di calpestio solo per pochi centimetri, rendendosi così invisibile e non percepibile dai pedoni.Le parti, infine, accogliendo la proposta transattiva formulata dal Tribunale, hanno poi raggiunto un accordo mediante il quale è stato riconosciuto alla cliente un risarcimento di circa 17000€.