Sentenza giudiziaria:
Il cliente si rivolge all’Avvocato Lorenzo Morelli riferendo di aver subito un ritardo complessivo di otto ore in occasione di un volo da Milano a Catania operato da una nota compagnia low cost.
Nonostante il vettore, nel comunicare tale ritardo a mezzo e-mail e sms, avesse informato il passeggero di tutti i suoi diritti previsti dal Reg. CE 261/2004, ivi compreso quello alla compensazione pecuniaria, la compagnia è poi di fatto rimasta inerte.
L’Avvocato Lorenzo Morelli ha immediatamente costituito in mora il vettore aereo, chiedendo la corresponsione dell’importo previsto dal regolamento europeo a titolo di compensazione pecuniaria.
Successivamente, in assenza di riscontro, l’Avvocato Lorenzo Morelli ha così adito il Giudice di Pace di Pescara al fine di sentir condannare il vettore al risarcimento dei danni occorsi al cliente in conseguenza del ritardo e, dunque, al riconoscimento della compensazione pecuniaria prevista dalla normativa comunitaria.
Accogliendo la domanda, l’Autorità giudiziaria ha condannato la convenuta al pagamento in favore dell’attore della compensazione pecuniaria prevista, oltre alla refusione delle spese processuali.