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Detenzione di stupefacenti e confisca del denaro

Scritto da: Lorenzo Saponaro - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Cass. Pen.  19580/2024 

Non si può presumere  che il denaro   in possesso  della persona indagata per il reato di cui all'art.  73  DPR 309/90,   sia provento di quell'attività illecita. Questa in  sintesi la  decisione della  Suprema  Corte   nella  sentenza   n. 19580/2024   resa  a  seguito  di ricorso  dell'imputato    nei confronti del quale il  giudice  di merito aveva  disposto il  sequestro  del  denaro  trovato in  suo possesso al momento  dell'accertamento del reato. 

L'art.  240 cp  dispone  che   "  nel  caso di condanna,  il  Giudice può  ordinare la confisca delle cose      che   servirono   o  furono    destinate a  commettere il  reato, e  delle cose   che ne  sono il prodotto o il profitto".   Nel  caso  sottoposto all'attenzione degli  Ermellini,  si contestava all'imputato  il  reato  di  detenzione  a  fini  di spaccio e  l'accusa non  era  riuscita  a provare    anche  un'attività  di cessione  della  sostanza   stupefacente  e,  di conseguenza, il fatto che il  denaro  trovato nella  disponibilità dell'imputato   fosse il  profitto  di tale attività illecita.  Si tratta  di  un  argomentazione  logica  e   coerente  al dettato  normativo  che  ribadisce un principio  di  specchiata   evidenza,  sfuggito   ai  giudici   di merito.



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Lorenzo Saponaro

Avvocato a Dozza- Toscanella