Il livello contrattuale diverso esclude l’equivalenza delle mansioni

Scritto da: Lorenzo Zanotti - Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi




Pubblicazione legale: Al fine di un corretto esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro - consistente nel potere di modificare unilateralmente le mansioni del dipendente - occorre tenere presente, da un lato, che le mansioni non possono considerarsi equivalenti per il solo fatto di essere riconducibili al medesimo livello di inquadramento contrattuale e, dall'altro, che l'appartenenza delle mansioni a livelli di inquadramento diversi ne esclude a priori l'equivalenza.

Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi - leggi l'articolo



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Lorenzo Zanotti

Avvocato esperto in diritto del lavoro




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