Quando la violazione dei dati smette di essere “solo GDPR”. Data breach, responsabilità organizzativa e possibili profili penali.

Scritto da: Luana Giangregorio - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Introduzione

Negli ultimi anni il termine data breach è entrato stabilmente nel linguaggio delle imprese. Se ne parla spesso come di un incidente tecnico, un evento sfortunato da gestire con ‘’IT e, nel peggiore dei casi, con una notifica all’Autorità Garante. Questa lettura, tuttavia, è riduttiva perché la violazione dei dati personali non è solo un problema di compliance privacy. In determinate circostanze, può diventare il punto di emersione di criticità organizzative più profonde, con riflessi che travalicano il perimetro del GDPR e arrivano a interessare anche il diritto penale e la responsabilità dell’impresa.

È qui che il tema della sicurezza dei dati si intreccia con quello della governance.

1. Il data breach è un evento, non un reato (ma non è mai neutro)

È bene chiarirlo subito che un data breach, di per sé, non è un reato, ma il GDPR qualifica la violazione come un evento che incide sulla riservatezza, integrità o disponibilità dei dati personali, con conseguenze sul piano amministrativo e civilistico.

Tuttavia, il dato giuridicamente rilevante non è solo che cosa è accaduto, ma perché è accaduto e come l’organizzazione ha gestito il rischio prima e dopo l’evento. In altri termini, il data breach può essere:
la conseguenza di una condotta penalmente rilevante;
- l'effetto di omissioni organizzative gravi;
- l'elemento che fa emergere una gestione strutturalmente inadeguata della sicurezza.
Ed è in questi casi che il discorso cambia.

2. Sicurezza dei dati e diligenza organizzativa

Il GDPR ha abbandonato da tempo la logica delle “misure minime” in favore di un approccio risk-based, fondato sull’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al rischio. Questo significa che la valutazione non è astratta, ma concreta e contestualizzata.

Pertanto, quando un’organizzazione utilizza sistemi obsoleti, non valuta i rischi noti, non definisce ruoli e procedure, non forma il personale o improvvisa nella gestione degli incidenti, la violazione dei dati non appare più come un evento imprevedibile, ma come un esito evitabile. Ed è proprio il concetto di evitabilità che, in ambito penale, assume un peso determinante.

3. Il possibile rilievo penale: quando il breach è la “spia” di altro

Il diritto penale non punisce il data breach in quanto tale, ma può entrare in gioco quando l’evento è riconducibile a condotte tipizzate previste dall’ordinamento, come accade nei reati informatici.

In tali ipotesi, l’attenzione non si concentra solo sull’autore materiale dell’attacco, ma anche su chi aveva il dovere di prevenire, organizzare e controllare.

È in questo spazio che la sicurezza informatica diventa una questione giuridica, e non solo tecnica.

Una precisazione è necessaria: la mera carenza di sicurezza non integra automaticamente un reato, ma occorre sempre verificare la sussistenza degli elementi costitutivi della singola fattispecie, inclusi il profilo soggettivo e le concrete modalità della condotta.

4. Codice Privacy e profili penali: attenzione alle semplificazioni

Anche la normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali contempla ipotesi di rilevanza penale. Tuttavia, è fondamentale evitare semplificazioni e, quindi, non ogni violazione del GDPR, né ogni data breach, integra automaticamente un reato.

Le fattispecie penali previste dal Codice Privacy richiedono presupposti specifici e una valutazione caso per caso. Parlare di automatismi, in questo ambito, sarebbe giuridicamente scorretto e fuorviante.

Questa distinzione non è solo teorica: è ciò che consente di mantenere il discorso sul piano della correttezza tecnica e della continenza professionale.

5. Amministratori e vertici aziendali: dove si concentra il rischio

Uno degli errori più frequenti è ritenere che il rischio penale riguardi esclusivamente chi compie materialmente l’illecito informatico. In realtà, nelle organizzazioni complesse il focus si sposta spesso sulle scelte di governance.

La domanda che emerge, in sede ispettiva o giudiziaria, è sempre la stessa: l’evento era prevedibile ed evitabile attraverso un’adeguata organizzazione?
Se la risposta tende al sì, il problema non è più solo tecnologico, ma diventa giuridico.

6. Data breach e responsabilità dell’ente: il possibile riflesso 231

In presenza di determinati presupposti, la vicenda può assumere rilievo anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti. Non perché l’assenza di procedure “faccia scattare” automaticamente la responsabilità, ma perché la qualità del sistema di controllo interno diventa centrale quando viene contestato un reato presupposto.

In questo contesto, policy, procedure e tracciabilità non sono meri adempimenti formali, ma rappresentano elementi essenziali per valutare l’effettiva tenuta dell’organizzazione.

7. Incident management: il momento più delicato

La gestione dell’incidente è un aspetto spesso sottovalutato, in quanto un evento inizialmente circoscritto può assumere un peso ben maggiore se affrontato in modo disorganico, tardivo o incoerente.

Ritardi nelle decisioni, comunicazioni contraddittorie, assenza di documentazione e improvvisazione operativa sono elementi che, nel tempo, possono aggravare la posizione dell’impresa più dell’evento originario.

La gestione dell’incidente, oggi, è parte integrante della tutela legale.

8. Oltre la compliance documentale

Avere informative, policy e modelli non basta se restano confinati alla carta. La compliance efficace è quella che vive nei processi, nei comportamenti e nelle decisioni quotidiane.

Dal punto di vista giuridico, ciò che rileva non è l’esistenza formale delle misure, ma la loro concreta attuazione.

Conclusione: il data breach come test di maturità giuridica

Un data breach non è mai un evento neutro, è un test, spesso involontario, della maturità organizzativa e giuridica dell’impresa.

Chi lo considera solo un problema informatico rischia di affrontarne le conseguenze in modo miope. Chi lo legge come un tema di governance, invece, non tutela solo i dati, ma protegge l’organizzazione, il management e la propria esposizione futura.

Ed è proprio in questo spazio di confine, tra privacy, sicurezza e responsabilità, che oggi si gioca la partita più delicata per le imprese.



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Avvocato Luana Giangregorio a Meolo
Luana Giangregorio

Avvocato