Sentenza giudiziaria:
Il Giudice del Lavoro di Cassino, con ordinanza resa in data 25 luglio 2014, in accoglimento del ricorso proposto per il tramite dell’Avvocato Luana Grimaldi, ha annullato, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della Legge n. 223/1991 l’atto di recesso (per violazione del criterio delle esigenze tecnico produttive, previsto dall’art. 5 della Legge n. 223/1991) e, per l’effetto, ha ordinato alla società resistente, ai sensi del 4° comma dell’ar4t. 18 cit., la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro; ha condannato la società resistente a risarcire alla ricorrente il danno subito in conseguenza del licenziamento, mediante il pagamento di una somma corrispondente a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi, con relativa regolarizzazione della posizione contributiva; ha condannato, altresì, la società resistente a rifondere alla controparte le spese di lite.