Caso legale:
Ho seguito un caso di richiesta di rimborso - tra l’altro, a titolo di risarcimento del danno cagionato al ricorrente/risparmiatore per violazione dei doveri di trasparenza e di informazione diretti a rendere edotto il cliente circa la data di scadenza del titolo -, di un buono fruttifero postale proponendo ricorso dinanzi all’arbitro Bancario Finanziario. In accoglimento del suddetto ricorso, il Collegio di Roma, con decisione n. 889 del 12 gennaio 2022, nel ribadire quanto già affermato dal Collegio di Coordinamento (Dec. n. 17814 del 10/7/2019), secondo cui: “La mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione”, salva la possibilità, di domandare “il risarcimento del danno per la violazione della normativa di trasparenza e l’inottemperanza al dovere di informazione”. Pertanto, qualora il ricorrente abbia lamentato nel ricorso (…) la violazione dei doveri di trasparenza e di informazione diretti a rendere edotto il cliente circa la data di scadenza del titolo, la domanda di rimborso del capitale sottoscritto e dei soli interessi legali può essere interpretata come una domanda di risarcimento del danno cagionato mediante la violazione del dovere di informazione di cui si è detto (Collegio di Roma decisione n. 11045/2020)”, ha disposto, in favore del ricorrente, la corresponsione da parte dell’intermediario, della somma come portata dal buono fruttifero postale a titolo di risarcimento del danno.