Sentenza giudiziaria:
A fronte della richiesta di archiviazione del procedimento penale per il reato di falso del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) per mancanza di prove, la persona offesa si è opposta a tale richiesta, chiedendo di espletare ulteriori indagini.
Grazie all'attività difensiva svolta (memoria difensiva e produzione documentale) il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto l'archiviazione del procedimento per mancanza di tutti gli elementi costitutivi del reato, ritenendo - come proposto dal difensore - che le prove raccolte fossero idonee e più che sufficienti per dichiarare l'insussistenza del fatto, quindi superando la richiesta del P.M..