L’istituto dell’assegnazione del bene immobile al comproprietario (coniuge non fallito in comunione legale) trova applicazione anche nelle procedure concorsuali?

Scritto da: Luca D'Apollo - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

L’ISTITUTO DELL’ASSEGNAZIONE DEL BENE IMMOBILE AL COMPROPRIETARIO (CONIUGE NON FALLITO IN COMUNIONE LEGALE) TROVA APPLICAZIONE ANCHE NELLE PROCEDURE CONCORSUALI?

 

Di Luca D’Apollo, avvocato in Foggia

 

Sommario

1.                  Premessa

2.                  L’istituto dell’assegnazione in sede di esecuzione individuale

3.                  L’istituto dell’assegnazione in sede di esecuzione concorsuale

4.                  Conclusioni

 

1.                      Premessa

In tema di vendite concorsuali una delle questioni più spinose concerne la liquidazione di un cespite immobiliare (esempio casa coniugale) in comproprietà con il coniuge in comunione legale, acquisito alla massa dei creditori a seguito del fallimento (o liquidazione giudiziale) di uno dei coniugi quale imprenditore individuale o socio di società di persone[i].

Come noto la comunione legale tra i coniugi costituisce, nell’interpretazione giurisprudenziale assolutamente prevalente, una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei, trattandosi di comunione finalizzata, a differenza della comunione ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale, ma piuttosto a quella della famiglia[ii].

Con la dichiarazione di fallimento viene meno (si scioglie) la comunione legale tra i coniugi (art. 191 c.c.), ciò non accade con il pignoramento. Tuttavia, né la legge fallimentare, così come il codice della crisi d’impresa, prevedono alcuna indicazione in ordine alla liquidazione dei beni del coniuge a seguito dello scioglimento della comunione legale, nè in caso di comproprietà.

Al fine, pertanto, di verificare la legittimità delle istanze di assegnazione dell’immobile avanzate dal coniuge non fallito si procederà ad un’analisi dell’istituto, comparando le dinamiche della vendita individuale e quelle della vendita concorsuale.

 

2.                      L’istituto dell’assegnazione in sede di esecuzione individuale

Come noto l’istituto dell’assegnazione dei beni ai creditori e/o al comproprietario trova la sua genesi esclusivamente nelle vendite per espropriazione individuale.

A seguito della comunicazione ai comproprietari (art. 599 cpc e art. 180 disp.att. c.p.c.) o titolari di diritti reali sul bene pignorato e comunicazione ai creditori iscritti viene assolto l’obbligo di natura informativa a carico dei soggetti che vantano un diritto reale o una prelazione o privilegio sul bene pignorato, permettendo agli stessi di esercitare il proprio diritto di difesa in giudizio (art. 600 cpc).

Tra le azioni in capo a tali soggetti l’istituto dell’assegnazione attribuisce un diritto potestativo ai comproprietari dell’immobile qualora lo stesso sia non comodamente divisibile: di chiedere l’assegnazione del bene senza procedere con le fasi della vendita, pagando il corrispettivo indicato nella perizia di stima (pro quota). La ratio dell’istituto è di facile comprensione: è difficilmente allocabile sul libero mercato una porzione di immobile.

L'assegnazione al comproprietario presenta il vantaggio di "velocizzare" lo scioglimento della comunione, evitando la vendita forzata e gli inconvenienti che la stessa comporta (es. diserzione degli incanti e conseguente ribasso del prezzo).

 

3.                      L’istituto dell’assegnazione in sede di esecuzione concorsuale

La normativa concorsuale si concentra esclusivamente sulle modalità in cui si deve articolare la fase della vendita: si è così passati dalla “Modalità delle vendite” dell’art. 107 LF alla “Modalità della liquidazione” dell’art. 216 CCII.

Ma sia l’art. 107 LF che l’art 216 CCII nulla dicono in tema di assegnazione del bene immobile al comproprietario.

La tesi tradizionale nega in radice l’applicabilità dell’istituto dell’assegnazione alle vendite concorsuali in quanto l’art. 107 pone unica linea di liquidazione: l’asta competitiva (Corte di Cassazione sez.I n. 5069/1983).

In conseguenza del fallimento la comunione legale si trasforma in comunione ordinaria, ossia in comproprietà, per cui il curatore può acquisire soltanto la quota di competenza del fallito e solo questa può liquidare, rimando estranea la quota del coniuge in bonis.

Spesso al dì del fallimento si è già azionato il creditore fondiario sull'intero immobile in sede ordinaria, avendo maggiore convenienza nel vendere l'intero. In tal caso il curatore potrebbe intervenire in quella esecuzione ai sensi dell'art. 41 Tub.

Diversamente sarà compito del curatore porre in vendita l’immobile pro quota.

La fattispecie in analisi ha avuto nuova luce interpretativa a seguito delle modifiche della legge fallimentare, nell’ottica dei principi costituzionali e codicistici a base della procedura di liquidazione concorsuale.

La più recente giurisprudenza di merito afferma che l’istituto dell’assegnazione dei beni non è, ex se, strutturalmente incompatibile con la liquidazione fallimentare. La tesi oggi più accreditata nell’esegesi più letterale dell’art. 104-ter, comma 8, l. fall. ritiene di ravvisare un dato di positivo riscontro e rottura con il passato trova laddove si prevede “il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente.” (medesima disposizione è oggi confluita nell’art 213 co. 2 CCII).

Infatti il legislatore ha ammesso la possibilità per il Curatore di poter rinunciare alla liquidazione (in sede concorsuale) di un cespite (anche immobiliare), quando essa appaia non conveniente. L’istituto della rinuncia alla vendita competitiva, pertanto, apre lo spiraglio all’istituto dell’assegnazione, ma con le dovute cautele.

La ratio della vendita competitiva è quello di consentire di patrimonializzare un bene del fallito secondo le regole del mercato, in cui deve prevalere la libera e informata competizione, dei potenziali acquirenti/aggiudicatari.

La situazione eccezionale per cui, alla rinuncia alla regola (generale) della vendita con libera competizione, il bene possa essere assegnato ad un singolo creditore, o ad un comproprietario (senza quindi procedere alla fase della vendita competitiva), dovrà essere caratterizzata dalla non convenienza dell’asta competitiva.

 

4.                      Conclusioni

Alle particolari condizioni riferite può ritenersi applicabile l’assegnazione dei beni immobili in comunione legale acquisito alla massa pro quota a seguito del fallimento (individuale) di uno dei coniugi, avanzata dal coniuge comproprietario non fallito anche in ambito fallimentare soltanto qualora, il curatore abbia positivamente verificato, caso per caso, che non sia alterata la par condicio creditorum e che l’assegnazione risulti più conveniente rispetto all’alternativa della vendita (in tal senso si veda Tribunale di Larino – Sez. Fall. – 10 novembre 2016, che si riferisce ad istanza di assegnazione dei beni ai creditori).

La particolare fattispecie della vendita in sede concorsuale, della casa di abitazione in ditta al fallito (ditta individuale o socio di società di persone) per la quota del 50%, e per la restante quota del 50% in capo al coniuge estraneo al fallimento, risulta particolarmente complessa e dovrà essere vagliata caso per caso, in ragione dei seguenti parametri:

·         tipologia del compendio immobiliare

·         presenza di “criticità” dell’immobile che ne possano diminuire il valore di mercato

·         occupazione degli immobili da parte dei proprietari che ivi risiedono con il proprio nucleo familiare,

·         impossibilità di comoda divisione

Si deve registrare l’occasione persa del codice della crisi che avrebbe potuto disciplinare tale specifica fattispecie. Sarà onere, pertanto, del curatore e del giudice delegato predisporre nel programma di liquidazione che la vendita dell’immobile in comproprietà sia realizzata nel rispetto del codice di procedura civile così da avvantaggiarsi delle tutele previste dal legislatore al fine di garantire la massima pubblicità e partecipazione a tutti i soggetti coinvolti anche indirettamente nella liquidazione del patrimonio della fallita.

 



[ii] Con la sentenza n. 6575 del 14 marzo 2013, la Terza sezione civile della Cassazione ha sottolineato che "la comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione" (in tema di esecuzione individuale).



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Avvocato Luca D'Apollo a Foggia
Luca D'Apollo

Avvocato civilista, specializzato in crisi d'impresa e diritto concorsuale/fallimentare