Caso legale:
L'assistito era accusato di furto in abitazione, ex art. 624 bis c.p., per avere sottratto energia elettrica attraverso il collegamento di un proprio cavo a una fonte di energia situata all' interno del deposito di una fabbrica.
La difesa contestava la formulazione dell'imputazione nella misura in cui veniva contestata al proprio assisto la violazione dell'art. 624 bis c.p., punita più severamente dell'ipotesi del furto semplice di cui all'art. 624 c.p..
Ciò in quanto le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione avevano precedentemente postulato il principio di diritto in base al quale il concetto di privata dimora, ai fini dell'applicabilità della fattispecie prevista dall'art. 624 bis c.p., è estensibile ai luoghi di lavoro soltanto laddove essi presentino specifiche caratteristiche assimilabili a un’abitazione, da individuare caso per caso e la cui dimostrazione è onere probatorio della pubblica accusa (Cass., SS.UU., sent. 23 marzo 2017 - dep. 22 giugno 2017- n. 31345, Pres. Canzio, Rel. Amoresano, Ric. D’Amico).
Nel caso di specie, la difesa evidenziava come il deposito della fabbrica non presentasse in concreto tali caratteristiche, con la conseguenza che non poteva essere contestato il furto aggravato ma l'ipotesi del furto semplice, ex art. 624 c.p., che tuttavia richiedeva la proposizione della querela da parte della persona offesa. Circostanza che, nel caso di specie, non sussisteva.
L'assistito, pertanto veniva sgravato di ogni addebito