Sentenza giudiziaria:
La mia assistita, in un primo momento, aveva ottenuto dalla commissione medica il riconoscimento in via provvisoria del diritto all'indennità di accompagnamento per patologie oncologiche.
A seguito di visita successiva, la commissione medica di verifica aveva stabilito che tale diritto non spettasse.
Di conseguenza, l'INPS aveva chiesto la restituzione di tutti i ratei di indennità di accompagnamento corrisposti.
Il Tribunale, accogliendo la domanda proposta, ha stabilito che il diritto alla restituzione dei ratei non può avvenire retroattivamente dalla data del primo riconoscimento provvisorio, bensì sorge solo dalla successiva data della visita di verifica che accerta l'assenza dei requisiti sanitari per godere dell'indennità di accompagnamento.