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Annullamento cartella esattoriale.

Sentenza n. 6313/2019 del Giudice di Pace di Barra, Dott.ssa Rosa Volpe.




Sentenza giudiziaria: Estinto debito ed annullata cartella per prescrizione. Il titolo sotteso alla cartella era una multa relativa ad infrazione al codice della strada. Ma facciamo chiarezza! La cartella di pagamento è l’atto con il quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione richiede il pagamento delle somme risultate a debito del contribuente a seguito dell’attività di controllo dell’ente creditore (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.). Per la riscossione dei tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate la cartella di pagamento è emessa per gli atti derivanti dall’ordinaria attività di liquidazione e di controllo di imposte e tasse fatta eccezione per gli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 78/2012 ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA e connesso provvedimento di irrogazione sanzioni. La cartella di pagamento contiene la descrizione delle somme dovute, l’intimazione ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla notifica nonché tutte le informazioni sulle modalità di pagamento, anche rateale, e sulle modalità per richiedere il riesame, la sospensione o l’annullamento del debito rivolgendosi all’ente creditore o presentando ricorso al giudice.



Pubblicato da:


Luca Saggese

Avvocato esperto in risarcimento danni da incidenti stradali e tutela del consumatore