Sentenza giudiziaria:
Il Comune è stato condannato poichè su di esso grava l’obbligo di manutenere la strada in perfette condizioni al fine di salvaguardare l’incolumità dei cittadini. Ottenuto risarcimento di euro 450,00.
Art. 2051 codice civile:
"Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia(1), salvo che provi il caso fortuito [1218, 1256, 2052]"
Pertanto, è dovere dell’Amministrazione Comunale disporre che l’uso della strada si svolga in condizioni di normalità e senza pericolo per gli utenti, eliminando, in osservanza del principio del neminem laedere, ogni situazione contraria a tali condizioni.
In tema di responsabilità extracontrattuale della p.a., inoltre, la giurisprudenza concorda nel ritenere sussistente l’obbligo al risarcimento dei danni causati da una condotta omissiva “non soltanto nel caso in cui questa si concretizzi nella violazione di una specifica norma, istitutiva dell’obbligo inadempiuto, ma anche quando detta condotta si ponga come violazione del principio generale di prudenza e diligenza.