Sentenza giudiziaria:
Condannata la compagnia aerea per non aver informato il viaggiatore della cancellazione del volo nei tempi dovuti (14 giorni prima dalla partenza). Ottenuto risarcimento di euro 375,94.
Difatti In caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto a:
RIMBORSO del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata
oppure in alternativa RIPROTEZIONE il prima possibile o in una data successiva più conveniente per lui, in condizioni di viaggio comparabili
ASSISTENZA
• pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa • adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui
siano necessari uno o più pernottamenti
• trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail
Le persone a mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori nonché i bambini non accompagnati hanno diritto alla precedenza nel ricevere l’assistenza.
IN ALCUNI CASI ANCHE ALLA COMPENSAZIONE PECUNIARIA calcolata in base alla tratta (intra- comunitaria o internazionale) e alla distanza percorsa:
VOLI INTRA-COMUNITARI INFERIORI O PARI A 1500 KM = euro 250;
VOLI INTRACOMUNITARI SUPERIORI A 1500 KM = euro 400;
VOLI INTERNAZIONALI INFERIORI O PARI A 1500 KM = euro 250;
VOLI INTERNAZIONALI TRA I500 KM E 3500 KM = euro 400;
VOLI INTERNAZIONALI SUPERIORI A 3500 KM = euro 600;
La compagnia può ridurre l’ammontare della compensazione del 50% nel caso in cui al passeggero venga offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originariamente prenotato rispettivamente le due, le tre o quattro ore