IUSTLAB

Sinistro stradale con guida del motociclo senza patente e senza polizza assicurativa

Sentenza  n. 37911/2020  del Giudice di Pace di Napoli, Dott. Davide Mozzillo;




Sentenza giudiziaria: L’inosservanza di una norma sulla circolazione stradale non è di per sé sufficiente a determinare la responsabilità civile per l’evento dannoso; pertanto colui che circola con un veicolo privo di copertura assicurativa, potrebbe essere soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 193 C.d.S, e chi guida senza patente a quella di cui all’art. 116 C.d.S., ma non può essere pregiudicato nella sua richiesta di risarcimento danni. L’assistito (privo di patente di guida e di polizza assicurativa) ha ottenuto comunque un risarcimento di euro 900,00 al motociclo che conduceva. Quindi anche nelle ipotesi più controverse, bisogna richiedere informazioni, perché si potrebbe aver diritto comunque ad un risarcimento. Tale fattispecie trova tutela nell'art. 144 Codice delle Assicurazioni che prevede quanto segue: "Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. 3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile



Pubblicato da:


Luca Saggese

Avvocato esperto in risarcimento danni da incidenti stradali e tutela del consumatore