Col decreto sicurezza (d.l. 48/2025) è stato introdotto nel codice penale l’art. 634-bis c.p., che prevede e punisce a querela di parte ovvero di ufficio nel caso in cui il reato sia stato commesso ai danni di una persona incapace per età o infermità di mente l’occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui.
Questa nuova fattispecie criminosa, introdotta dal legislatore per fronteggiare il fenomeno dei cd. ladri di case, punisce con la pena della reclusione da due a sette anni chi occupa l’immobile destinato al domicilio altrui con violenza o minacce, chi impedisce il rientro nell’immobile al proprietario o a chi lo detiene in modo legittimo, chi si appropria di un immobile altrui con artifizi o raggiri e chi cede ad altri l’immobile occupato. È punito inoltre dalla stessa fattispecie criminosa pure chi, fuori dai casi di concorso nel reato, si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile ovvero riceve o corrisponde del denaro o altre utilità per la medesima occupazione.
L’art. 634-bis c.p., essendo perseguita dal legislatore la finalità di consentire ai proprietari e ai legittimi possessori di rientrare nella disponibilità dei propri immobili, prevede poi al comma terzo una particolare causa di non punibilità in favore dell’occupante che collabori nell’accertare i fatti e rispetti volontariamente l’ordine di rilascio dell’immobile.
Unitamente al nuovo reato è stato introdotto anche l’articolo 321-bis c.p.p. che, oltre a prevedere l’emissione da parte del giudice su richiesta del pubblico ministero di un decreto motivato per la reintegrazione dell’immobile o delle sue pertinenze, regolamenta una procedura coattiva particolarmente accellerata di rilascio dell’immobile e di reintegra del denunciante nell’usurpato possesso.