La questione oggetto di esame riguarda le condizioni e i presupposti per cui รจ possibile disporre un sequestro preventivo funzionale alla confisca allargata prevista dallโart. 240-bis c.p. quando, in caso di commissione di reati di particolare allarme sociale, quali ad esempio il delitto di associazione a delinquere, di usura e di riciclaggio, non si rivengano (cd. confisca diretta) denaro, beni e altre utilitร di cui il condannato non รจ in grado di giustificare la provenienza e vengano sottoposti a sequestro denaro, beni o altra utilitร di legittima provenienza per un valore equivalente al profitto o al prezzo del reato commesso (cd. confisca per equivalente).
Piรน specificatamente, la questione che si intende evidenziare รจ la particolaritร che caratterizza il presupposto del periculum in mora richiesto dallโart. 321 c.p.p. per disporre un sequestro preventivo anche qualora lo stesso sia funzionale alla confisca per equivalente di cui al comma 2 dellโart. 240-bis c.p.. Difatti, alla luce di quanto precisato dalla sentenza n. 24568 del 3 luglio 2025 della Sezione Seconda Penale della Corte di Cassazione, la sussistenza del presupposto del periculum in mora non si esaurisce nel prendere atto della sola confiscabilitร del bene in base allโart. 240-bis c.p., essendo imprescidibile lโesistenza di elementi concreti che facciano ritenere sussistente il pericolo che, nelle more del giudizio, il bene venga modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato.
Dunque, in mancata di tali elementi concreti non ricorre il presupposto del periculum in mora e, conseguentemente, il sequestro preventivo dei beni suddetti non puรฒ essere legittimamente disposto a prescindere dalla possibilitร che i medesimi beni vengano, in caso di condanna, colpiti da un provvedimento di confisca per equivalente.