𝗦𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗮 𝗶𝗹 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗻𝗲𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗶𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶.

Scritto da: Luca Scipione - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La questione della configurabilità del delitto di estorsione con violenza al posto del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è sempre stata in generale di estremo interesse giurisprudenziale per le significative ricadute in termini di pena per l’imputato a cui viene riconosciuta la configurabilità dell’una o dell’altra fattispecie criminosa. In particolare, l’elemento distintivo che in generale ricorre tra le due diverse fattispecie delittuose viene oramai sempre individuato dalla costante giurisprudenza (cfr. Cass. Pen., Sez. Unite, n. 29541/2010) nell’elemento psicologico che caratterizza la condotta del soggetto agente, atteso che si configura il meno grave delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando l’agente persegue con la propria condotta un profitto nella convinzione ragionevole, anche se trattasi di una ipotesi infondata, di esercitare un suo diritto giudizialmente azionabile ovvero il delitto di estorsione quando l’agente persegue un profitto nella consapevolezza di non averne diritto.
In proposito, assume particolare interesse la sentenza n. 24114 del 30 giugno 2025 della Seconda Penale della Corte di Cassazione, la quale ha affrontato la ricorrenza della configurabilità di una delle due fattispecie delittuose nel caso di condotte di violenza commesse da un partner per il perseguimento di un profitto da un familiare convivente.
Invero, premesso che la configurabilità del delitto di estorsione tra congiunti è possibile solamente in caso di violenza e non in quello di minaccia per ricorrenza in tale ultimo caso della causa di non punibilità speciale prevista dall’art. 649 c.p., la sentenza segnalata è di particolare interesse perché, nel ribadire le differenze tra le due fattispecie criminose, viene a ritenere la configurabilità del reato di estorsione (art. 629 c.p) nella condotta di un uomo che con violenza pretende dalla compagna una somma di denaro sproporzionata rispetto alle reali disponibilità della partner quale compartecipazione alle spese domestiche.



Pubblicato da:


Luca Scipione

Avvocato cassazionista esperto di diritto penale e amministrativo




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