Il caso su cui si รจ espresso in modo chiaro recentemente la Corte di Cassazione รจ quello del cannabinoide sintetico JWN398 non inserito nelle tabelle ministeriali allegate al D.p.r. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti) che, perรฒ, presentava composti chimici giร annoverati come stupefacenti in dette tabelle.
Invero, la Sezione Quarta Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26489 del 21.7.2025, dopo avere premesso che pure una sostanza non inserita nelle tabelle ministeriali รจ da considerarsi astrattamente stupefacente quando la composizione chimica della sostanza รจ la medesima di altra giร inserita nelle tabelle, ha precisato come sia comunque necessario che venga dimostrato che la stessa abbia in concreto effetto drogante ovvero sia in grado di produrre alterazioni psico-fisiche da accertare non necessariamente mediante perizia o accertamento, ben potendo essere attinta tale conoscenza anche da altri fonti di prova.
Dunque, non รจ possibile, al fine di ritenere integrato il reato di spaccio o cessione di sostanze stupefacenti (art. 73 d.p.r. 309/1990) per una sostanza non presente nelle tabelle ministeriali, limitarsi a confrontare la natura di tale sostanza col modello legale in ossequio al principio della natura legale della nozione di stupefacente, essendo necessario che venga dimostrato, con assoluta certezza, che il principio attivo contenuto nella dose destinata allo spaccio o comunque oggetto di cessione sia, nel caso concreto, di entitร tale da poter produrre in concreto un effetto drogante.