Pubblicazione legale:
Con sentenza n. 135/2025, la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Sardegna – ha escluso la responsabilità erariale di un dirigente comunale, ribadendo i criteri di accertamento della colpa grave.
Il Collegio ha richiamato la consolidata concezione normativa della colpevolezza, intesa come giudizio di rimproverabilità per la violazione di regole cautelari, da verificarsi con valutazione ex ante sulla prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso.
La colpa grave, sottolinea la Corte, si configura solo in presenza di negligenza intollerabile, trascuratezza imperdonabile o superficialità inescusabile, cioè di condotte che integrano macroscopiche trasgressioni degli obblighi di servizio. Non è sufficiente la colpa lieve né è ammissibile una responsabilità “da posizione”, che si tradurrebbe in responsabilità oggettiva, vietata dall’art. 1, l. n. 20/1994.
Nel caso concreto, la complessità procedimentale, la buona fede del dirigente e l’assenza di macroscopiche illegittimità hanno indotto il giudice contabile ad escludere l’elemento soggettivo richiesto, con conseguente assoluzione e liquidazione degli onorari dei difensori da porre a carico dell'Amministrazione.