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Contratto di fideiussione omnibus - deroga al termine previsto dall'art. 1957 c.c. - vessatorieta' della clasuola - nullita' di protezione del consumatore - decadenza dal termine di cui all'art. 1957 c.c. - qualita' di consumatore del fideiussore

Trib. CA, ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto del 13 marzo 2024 - dott.ssa Scanu - A.A. - S.I., avv.ti Luca Segneri e Massimo Caredda c/ SPV, avv. (Omissis)




Caso legale: E' "ragionevolmente sostenibile il carattere abusivo della clausola di cui all’art. 5, ultimo comma, della fideiussione sottoscritta dagli opponenti, mentre, per altro verso, tenuto conto dell’interpretazione dell’art. 1957 cod. civ. offerta dalla prevalente giurisprudenza" ... "le iniziative di recupero del credito dal debitore principale valevoli al fine di evitare la decadenza prevista dalla norma sono solo quelle giudiziali" (ordinanza 13 marzo 2024, Trib. Ca). L'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto si pone all'esito dell'opposizione tardiva al d.i. promossa su impulso del Giudice dell'Esecuzione, sulla scorta del dettame delle Sezioni Unite della Suprema Corte, sent. 6 aprile 2021, n. 9479, in base al quale, se in un procedimento sommario (d.i.) non vi sia almeno una motivazione sull'effettiva tutela del consumatore in ordine al carattere abusivo di una clausola, "il G.E. ... ne informa le parti e avvisa il debitore consumatore ... che entro 40 giorni da tale informazione ... può proporre opposizione a decreto ingiuntivo e così far valere (soltanto ed esclusivamente) il carattere abusivo delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito oggetto di ingiunzione. Prima della maturazione del predetto termine, il G.E. si asterrà dal procedere alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito".



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Luca Segneri

Avvocato amministrativista e civilista