Pubblicazione legale:
Il Tribunale di Palmi con l’ordinanza del 13.01.2022 nonché il Tribunale di Asti con ordinanza del 05.01.2020 hanno affermato che il periodo di quarantena o di isolamento fiduciario non è computabile ai fini del comporto, in quanto i lavoratori in tali casi sono impossibilitati per legge a rendere la propria prestazione lavorativa a prescindere dalla comparsa o meno dei sintomi legali alla malattia da Covid-19.
Pertanto, il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto è illegittimo.