Pubblicazione legale:
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 411 del 13 gennaio 2020 ha ribadito che il Giudice dell’Esecuzione nella determinazione delle somme dovute in sede di conversione deve tenere conto anche dei creditori intervenuti successivamente alla presentazione dell’istanza e fino all'udienza che provvede sulla medesima.
Tale conclusione è coerente con il principio della par condicio creditorum, a mente della quale tutti i creditori hanno pari diritto a soddisfarsi sui beni del comune debitore in proporzione ai rispettivi crediti.
L’intervento successivo alla data della presentazione dell’istanza di conversione non incide ex post sull'ammissibilità della conversione, in particolare sul versamento di 1/6 dell’importo che va sempre commisurato all'ammontare dei crediti insinuati fino al momento di presentazione dell’istanza stessa.