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La maggioranza in assemblea

Scritto da: Luca Sembenini - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La Corte di Cassazione della sentenza del 12 novembre 2020 n. 25558 ha evidenziato che il funzionamento dell’assemblea è disciplinato dall’art. 1136 cc e dagli artt. 66 e 67 disp. Att. C.c. che individuato nel principio maggioritario la regola d’applicare. Pertanto, la regola di cui all’art. 1136 comma 3 cc va interpretata nel senso che la delibera è approvata nel caso in cui votino a favore la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio, sempre che non abbiano votato contro l’approvazione un valore proprietario maggiore rispetto a coloro che abbiano votato a favore.

In altre parole, coloro che hanno votato contro l'approvazione non devono rappresentare un valore proprietario maggiore rispetto a coloro che abbiano votato a favore.

Inoltre, la Corte evidenzia che il singolo condomino vale per una testa, sia che intervenga all'assemblea personalmente che a mezzo delegato. Ne consegue che il delegato, che sia anche proprietario esclusivo, “pesa” per quanti sono i soggetti che gli hanno conferito potere rappresentativo. Nel caso in cui, invece, il soggetto rappresenta più unità immobiliare va considerato come una sola testa (In tal senso Trib. Verona 15 ottobre 2019).



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Luca Sembenini

Avvocato esperto in diritto del lavoro, immobiliare e di famiglia a Verona e provincia