Pubblicazione legale:
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2869 del 31.01.2022 ha ribadito che l’immediatezza del licenziamento rispetto alla condotta tenuta dal lavoratore e censurata è un elemento costitutivo del diritto al recesso. Infatti, la tardività della contestazione induce il lavoratore a presumere che il datore di lavoro non ritenga grave la condotta tenuta. È onere del datore di lavoro dare prova dei motivi per i quali non ha contestato tempestivamente il fatto addebitato.
Nel caso di specie, la Corte ha confermato l’illegittimità dei licenziamenti irrogati nell’anno 2016 per condotte tenute nell’anno 2013.