Pubblicazione legale:
Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 2798/2021 ha ribadito la nullità del licenziamento ritorsivo a condizione che il motivo ritorsivo sia stato l’unico motivo determinante il recesso del datore di lavoro. È onere del lavoratore, dunque, provare rigorosamente l’intento ritorsivo del datore di lavoro. In tali casi il lavoratore è tenuto non solo a provare l’esistenza di un motivo ritorsivo, che sia stato l’unico a determinare il recesso datoriale dal contratto in essere.