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Rifiuto cure sanitarie

Scritto da: Luca Sembenini - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Il Tribunale di Roma nel provvedimento del 23 settembre 2019 ha precisato che non è necessaria l’autorizzazione del G.T. nel caso in cui l’amministratore di sostegno abbia accertato, anche in maniera presuntiva, la volontà del beneficiario, il quale ha manifestato la volontà di non proseguire nel trattamento sanitario. Infatti, in assenza di contrasto col medico, la rappresentanza esclusiva in materia di trattamenti sanitari è rimessa ex lege (art. 3 comma 5, l. 219/2017) all'amministratore di sostegno.



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Luca Sembenini

Avvocato esperto in diritto del lavoro, immobiliare e di famiglia a Verona e provincia