Pubblicazione legale:
Cass. Sez. un., sent. 10 aprile 2025 (dep. 28 luglio 2025), Pres. Cassano, est. Andreazza
Con ordinanza del 19 settembre 2024, la Quarta Sezione penale, ravvisando un potenziale contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità circa la compatibilità del delitto di epidemia colposa con la forma omissiva, aveva rimesso la questione alle Sezioni Unite. Il caso riguardava un soggetto che, il 28 marzo 2024, era stato assolto, perché il fatto non sussiste, dal Tribunale di Sassari, dal reato di cui agli artt. 40, secondo comma, 438, primo comma, e 452, primo comma, n. 2, c.p., perché avrebbe cagionato, in qualità di delegato del datore di lavoro ex art. 16, comma 3-bis, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per colpa – consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza degli obblighi di cui all’art. 77, comma 4, d. lgs. cit., un’epidemia, sviluppatasi all’interno dell’Ospedale civile di Alghero tra marzo e aprile 2020, non fornendo ai lavoratori dello stesso i necessari dispositivi di protezione individuale, in numero idoneo, al fine di contrastare, all’interno del nosocomio, la diffusione del Sars-Cov.2, non assicurando ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata al rischio proveniente da tale virus, anche mediante addestramento all’uso di dispositivi di protezione individuale, e non adottando, infine, misure collettive e individuali di protezione dal rischio biologico del predetto virus.
Il Tribunale, richiamando anche l’orientamento della Sez. 4 Cass., n. 20416 del 04/03/2021, La Rosa, aveva evidenziato che la condotta di reato di cui all’art. 438 c.p. è di tipo commissiva a forma vincolata e, come tale, incompatibile con l’art. 40 co.2 c.p.; conseguentemente, anche in considerazione della formula «cagionare mediante diffusione» prevista dalla norma, la condotta penalmente rilevante sarebbe solo quella commissiva, ossia quella che prevede un comportamento attivo. Non si configurerebbe alcuna responsabilità penale in caso di condotta omissiva, essendo l’omissione eventualmente punibile solo a titolo di concorso ex art. 110 c.p. in una condotta commissiva commessa da altri. Avverso la sentenza, il Procuratore Generale presso il Tribunale di Sassari ha proposto ricorso per cassazione per saltum, sostenendo che l’art. 40 co.2 c.p. sarebbe applicabile anche ai reati a forma vincolata (Sez. 6, n. 28301 del 08/04/2016, Dolce, Rv. 267829 – 01 e Sez. 3, n. 53102 del 22/09/2016, Mimun, Rv. 268554 – 01). Sotto altro profilo, la menzione, nella norma incriminatrice della diffusione di germi patogeni avrebbe una funzione meramente chiarificatrice, «senza però nulla aggiungere in termini di tipicità del fatto, già tutto racchiusa nel sostantivo “epidemia”», non selezionando, tra ipotetiche condotte attuative, una soltanto delle modalità di commissione. Il delitto di epidemia sarebbe, dunque, integrabile anche in via omissiva.
I giudici della Quarta sezione, ricordano, nell’ordinanza di rimessione, che in soli due casi la Corte si è occupata del reato in esame nella forma omissiva ed in entrambe le ipotesi hanno escluso siffatta configurazione. Un primo orientamento (Sez. 4, n. 9133 del 12/12/2017, dep. 2018, Giacomelli, Rv. 272261 – 01), si legge nell’ordinanza, esclude la responsabilità a titolo di omissione del delitto di epidemia colposa in quanto l’art. 438 c.p., con la locuzione «mediante la diffusione di germi patogeni», richiede una condotta commissiva a forma vincolata, incompatibile con il disposto dell’art. 40, co. 2 c.p., riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera.
Un secondo orientamento (Sez. 4, n. 20416 del 04/03/2021, La Rosa, cit.) sostiene, al contrario, che la norma incriminatrice non seleziona le condotte diffusive rilevanti e richiede, con espressione quanto mai ampia, che il soggetto agente procuri un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni, senza individuare in che modo debba avvenire detta diffusione, fermo restando che deve trattarsi di una diffusione capace di causare un’epidemia. Per converso, la Quarta Sezione ha richiamato un altro precedente (Sez. 1, n. 48014 del 30/10/2019, P., Rv. 277791 – 01) che, in un obiter dictum, ha osservato che: «la norma incriminatrice non seleziona le condotte diffusive rilevanti e richiede, con espressione quanto mai ampia, che il soggetto agente procuri un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni, senza individuare in che modo debba avvenire detta diffusione; occorre però, al contempo, e ciò è evidente, che sia una diffusione capace di causare un’epidemia».
Le Sezioni Unite, investite della questione, ricordano in premessa che il delitto di epidemia colposa trova collocazione sistematica all’interno del titolo VI libro II del codice penale, tra i delitti contro l’incolumità pubblica. L’art. 438 c.p., sotto la rubrica «epidemia» prevede che «chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di più persone si applica la pena dell’ergastolo». A ciò si affianca l’art. 452 c.p. che, rubricato «delitti colposi contro la salute pubblica», contempla il fatto, assoggettato alle pene specificamente ivi previste, di chiunque commetta, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 438 e 439. Il legislatore ha descritto la condotta, dunque, in termini tali da qualificare il reato, in dottrina e in giurisprudenza, come di pericolo concreto per l’incolumità pubblica perché – osservano le Sezioni Unite – da un lato ha utilizzato il termine “epidemia”, assunto nel suo significato etimologico derivante dalla lingua greca (epi demios, ossia diffuso nel popolo), dall’altro ne ha precisato, al tempo stesso, le caratteristiche clinicopatologiche, riassunte nella individuazione dei «germi patogeni» quali vettori della diffusione. Ci si trova, inoltre, al cospetto della tutela di un bene che è solo di natura collettiva, ossia la salute pubblica (art. 32 Cost.), essendo la tutela individuale già prevista in altre fattispecie di reati contro la persona. Ciò spiega anche perché ai fini della integrazione del reato non sia necessario l’intervenuto contagio di un certo numero di persone, bensì il pericolo di diffusione nei confronti di un numero indeterminato di vittime potenziali. A questo punto, i giudici delle Sezioni Unite, dopo aver ripercorso le isolate precedenti pronunce delle sezioni semplici sul tema e dopo aver chiarito la mancanza di una consolidata giurisprudenza che effettivamente escluda la possibilità di commettere il reato di epidemia colposa in forma omissiva, con ciò escludendo, chiaramente, alcuna forma di overruling in malam partem, ritengono che al quesito proposto debba darsi risposta affermativa.
Innanzitutto, a parere del Supremo Consesso, la norma di cui all’art. 438 c.p. prevede il cagionare «un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni» con ciò non intendendosi che essa debba avvenire con lo “spargimento” di germi patogeni. La tesi che qualifica il reato come «a forma vincolata», prosegue la Corte, deriverebbe da un’eccessiva valorizzazione dei lavori preparatori, in cui «si giustificava l’introduzione del delitto con il fine di impedire che l’autore del fatto si potesse valere del ‘possesso’ dei germi onde cagionare, attraverso il loro spargimento, l’epidemia». Risulta, tuttavia, difficile ritenere che la condotta di cui all’art. 438 c.p. possa essere interpretata come unicamente quella consistente nello “spargimento volontario”. La Relazione del Guardasigilli non può ritenersi vincolante per l’interprete, inoltre, non potendo l’intenzione del legislatore essere identificata con quella dell’organo o dell’ufficio che ha predisposto il testo, dovendo essere ricercata nella volontà statuale, finalisticamente intesa. «Assegnando ai lavori preparatori di una legge una valenza tale da rendere recessiva ogni altra argomentazione, si finirebbe per assegnare a tali dati una funzione di atipica “interpretazione autentica” che, invece, non può che restare confinata alle sole norme che siano espressamente dettate dal legislatore in tal senso». Non è possibile valorizzare nemmeno la seconda argomentazione, sostenuta in dottrina, secondo cui sarebbe stato lo stesso legislatore del 1930 a stabilire l’impossibilità di assimilazione del concetto di diffusione con quello di contagio, avendo, infatti, previsto specifiche previsioni di reato, poi abrogate, fondate sul concetto di contagio, come l’art. 544 c.p. rubricato «contagio di sifilide e di blenorragia». Come già sostenuto (Sez.1, n. 48014 del 30/10/2019, P.) la previsione di dette condotte «non implicava che nella nozione di diffusione di germi patogeni, di cui all’art. 438 cod. pen., non potessero – e quindi ancora oggi non possano – rientrare le diffusioni per contagio con il compimento di atti di contatto con la vittima», giacché, condivisibilmente, «la relazione tra le due nozioni poteva essere descritta in termini di specialità per specificazione, nel senso che “il compiere su taluno atti tali da procurargli il pericolo di contagio…” era una delle modalità in cui si può concretizzare la condotta ampia e non meglio altrimenti definita di diffusione di germi patogeni». Invero, è stato lo stesso legislatore dell’emergenza Covid-19 che, nel caso del soggetto che, risultato positivo al covid, si limita a violare l’obbligo di confinamento nella propria abitazione o dimora, ha prospettato la possibile configurabilità, oltre che del reato di cui all’art. 260 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, anche di quello di epidemia (v. art. 2, comma 3, d. І. 16 maggio 2020, n. 33, con riferimento all’art.1, comma 6, stesso decreto). Qualora, inoltre, scrive la Corte, si richiedesse che la diffusione sia unicamente riferita al comportamento di chi sia “in possesso” dei germi si finirebbe per introdurre una sorta di reato “proprio” o “a soggettività ristretta”, fondato su una specifica qualifica caratterizzante il soggetto attivo come “detentore” o “possessore” del germe, a dispetto della natura certamente comune del reato evidenziata dall’incipit “chiunque”. Dall’analisi della struttura della norma, da porre in relazione al bene giuridico da essa tutelato, ci si avvede che nella specie, ci si trova al cospetto di un reato a forma libera e non già a condotta vincolata. Basta analizzare la successione tra soggetto (chiunque), verbo (cagioni) ed oggetto (un’epidemia) contenuta nell’art. 438 c.p. per rendersi conto che «la diffusione di germi patogeni» rappresenta «una descrizione dell’evento del reato e non della condotta». L’accento è posto, cioè, sull’evento e non sulla condotta, con ciò ponendosi in piena armonia con la scelta ordinariamente effettuata dal legislatore quando si tratta di tutelare beni giuridici “primari” (come, nella specie quello della pubblica incolumità), salvaguardati sempre attraverso fattispecie a forma libera “causalmente orientate”. In altri termini, «non è il soggetto autore del cagionare colui che “diffonde”, ma sono i germi patogeni, propri dell’epidemia come predefinita dal legislatore, che “si diffondono” dando così luogo all’evento».
La norma, pertanto, pone l’accento sull’evento più che sulla condotta con ciò descrivendo un reato causalmente orientato a forma libera, suscettibile, pertanto, di essere convertito in una corrispondente fattispecie omissiva. Escludere le condotte omissive dalla fattispecie di reato ex art. 438 c.p. contrasterebbe anche con la tutela della pubblica incolumità apprestata dalla norma incriminatrice soprattutto nel mutato contesto storico sociale in cui ci si trova oggi ad operare. Appare, quindi, doveroso tutelare detto bene giuridico che proprio nell’attuale contesto socio-scientifico-tecnologico appare minacciato – come peraltro dimostra l’esperienza del coronavirus – soprattutto dalle omissioni colpose nella gestione del rischio sanitario, più che dalla volontaria dispersione di virus nocivi prodotti in laboratorio.
Escludere che il reato possa venire integrato da condotte omissive, dunque, avrebbe quale effetto quello di rendere l’epidemia colposa una figura residuale, se non del tutto inoperante, anche perché ogni condotta attiva di diffusione penalmente rilevante non potrebbe che essere sorretta da una precisa volontà e consapevolezza in tal senso. La Cassazione, in conclusione, ritiene che il reato di epidemia colposa possa venire integrato anche da una condotta omissiva, sempreché, naturalmente, in capo al soggetto agente gravasse un obbligo giuridico di attivarsi, che lo stesso ha colposamente disatteso. Naturalmente, in tali ipotesi, grava sul giudice il compito di accertare che l’agente abbia agito in violazione di una regola cautelare, nonché verificare la prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare mirava a prevenire e la sussistenza di un rapporto di causalità tra l’omesso impedimento della diffusione del germe e l’evento pandemico sulla base di un giudizio di alta probabilità logica, secondo i postulati della sentenza Franzese. In definitiva, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: «il delitto di epidemia colposa può essere integrato anche da una condotta omissiva» e, in accoglimento del ricorso, ha annullato con rinvio per il giudizio alla Corte di Appello di Cagliari.