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Questa serie di incontri sul tema è stata molto utile per la formazione dell'avv. Catapano quale avvocato divorzista, in quanto si è discusso delle possibilità di applicare l'art. 614 bis del cpc, introdotto con la riforma del 2009, su istanza di parte, ai processi in materia di diritto di famiglia. Tale articolo, ad oggi, recita: "Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento(2). Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza (..)".
In parole semplici, ciò significa che si può chiedere al giudice la condanna della controparte al pagamento di una somma di denaro nel caso che la stessa non adempia all' obbligo di fare a cui è stata condannata in sentenza. Questa condanna è stata ritenuta possibile quando per es. l'altro genitore si rifiuti di consegnare il figlio dopo aver esercitato il diritto di visita, o lo consegni sempre in ritardo, ma non è stata ritenuta applicabile per indurre uno dei genitori ad esercitare il potere - dovere di far visita al figlio, essendo stato considerato, quest'ultimo obbligo, incoercibile ex art. 614 bis cpc perchè controproducente per il benessere psicofisico del minore. Potrebbe infatti indurre il genitore a vedere il figlio solo per sottrarsi al pagamento della sanzione economica ivi prevista.