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Il diritto dei minori di avere rapporti con nonni.

Scritto da: Lucia Catapano - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Il diritto dei minori di avere rapporti significativi con i nonni di uno dei genitori è previsto dagli articoli del codice civile che tutelano il diritto dei minori  (sempre preminente   su quello degli adulti )  di mantenere rapporti significativi con i parenti e gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale: vedasi  l’art. 315 bis c.c., che tutela il diritto del figlio di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, e l'art. 337 ter c.c. che afferma il diritto del minoredi conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”

Anche ai loro nonni è riconosciuto il diritto di visita dei propri nipoti e pertanto,  i nonni che sono stati privati del diritto di avere un rapporto significativo con i propri nipoti sono titolari di un autonomo interesse ad agire dinanzi al Tribunale per i minorenni affinché sia accertato e  regolato il loro diritto di vedere i nipoti.  

Si tenga però presente che il giudice deciderà  su tale loro diritto valutando il preminente interesse dei minori ad  avere e conservare rapporti con i propri nonni,  negandolo quando per qualsiasi motivo tale rapporto risulti pregiudizievole ai minori : si pensi per esempio al caso di elevata conflittualità tra i nonni e i genitori o tra i nonni e uno dei genitori,  oppure al caso in cui i nonni hanno abusato in qualche modo del loro  diritto.   In tal caso, i genitori,  ricevuta la notifica del ricorso da parte del nonno ( o dei nonni),   si costituiranno in giudizio nell'interesse del minore rappresentando  al giudice eventuali motivi che impediscono l'esercizio di tale diritto da parte dei nonni, e sarà il giudice che deciderà se i nonni hanno o meno il diritto di vedere i loro nipoti, tenendo presente, sempre, il preminente interesse dei minori.  

Molti litigi tra i genitori e i loro ascendenti,  infatti,  sono fondati spesso su un’erronea interpretazione dell’art. 317 bis del codice civile, secondo cui il diritto dei nonni sarebbe assoluto, ovvero “dovuto”, a prescindere dalle circostanze. Ma così non è .  

Come è stato più volte chiarito dai giudici di merito: se è vero che i nonni hanno il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti, è però anche vero che questo loro diritto è subordinato a quello preminente dei   minori. Ciò vuol dire  che qualora  la presenza dei nonni  sia pregiudizievole per l’equilibrio psicofisico dei nipoti, viene   meno il loro diritto di cui all’art. 317 bis cod. civ. Così si è espressa   la Cassazione  (sentenza n. 9145/2020) che  ha stabilito un principio importante: le visite dei nonni sono coerenti con l’interesse dei minori laddove il coinvolgimento degli ascendenti determini una fruttuosa collaborazione con i genitori per l’adempimento dei loro obblighi educativi di cui all’art. 30 Cost. e laddove detto coinvolgimento sia funzionale alla crescita sana ed equilibrata dei minori.

Questo orientamento è conforme  ai principi posti a tutela dei minori e tiene  conto dell’evoluzione della giurisprudenza europea.

Infatti, attraverso un’interpretazione estensiva dell’art. 8 della CEDU, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che il rapporto nonni-nipoti rientri fra i legami familiari tutelati dalla Convenzione sui diritti dell’uomo.  Analogamente, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha precisato che il “diritto di visita” di cui all’art. 2 n. 10 del Reg. n. 2201/2003 (Bruxelles II Bis) comprende anche il diritto dei nonni a una regolare frequentazione dei nipoti.  Ma, a tal proposito  la Cassazione (sent. n. 19780/2018) ha precisato che  la giurisprudenza europea ha sì ampliato con il tempo la sfera dei legami tutelati, però sempre nella misura in cui tali relazioni si traducano in un beneficio per l’equilibrio psicofisico dei minori, posto che il loro interesse “deve costituire la considerazione determinante e, a seconda della propria natura e gravità, può prevalere su quello dei genitori o degli altri familiari”.

I bambini e gli  adolescenti, dunque,  vanno  sempre tutelati  dai conflitti familiari, compresi quelli che riguardano i nonni. E pertanto, se per l’elevata  conflittualità tra i genitori e i propri ascendenti , non è utile all’equilibrio dei minori frequentare i propri nonni, questi ultimi non avranno  alcun diritto assoluto a vederli e frequentarli,  perlomeno fino a quando non avranno risolto i loro problemi con  i propri discendenti o i partners  di costoro. Si  legge, infatti,   nella Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, che i figli hanno il diritto “di mantenere i loro affetti” (art. 1) ma  hanno anche il diritto “di non subire pressioni da parte dei genitori e dei parenti”.  




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Lucia Catapano

Avvocato civilista a Salerno