L’estensione del regime di procedibilità a querela nella riforma Cartabia

Scritto da: Lucia Esposito - Sito internet avvocato penalista esposito




Pubblicazione legale: La riforma Cartabia, attraverso gli artt. 2 e 3 del decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n.150, apporta significative novità alla disciplina del regime della procedibilità di alcune fattispecie di reato; segnatamente l’art. 2 del summenzionato decreto legislativo interviene su numerosi delitti sia contro il patrimonio che contro la persona estendendo ad essi il regime di procebilità a querela mentre l’art. 3 interviene su due contravvenzioni. Tuttavia, al fine di tutelare una serie di soggetti “deboli”, la riforma prevede che la procedibilità d’ufficio è sempre fatta salva qualora la persona offesa sia incapace per età o per infermità di tutelare i propri interessi attraverso l’esercizio del diritto di querela. L’estensione del regime di procedibilità a querela risponde alla doppia esigenza di deflazione del processo e di valorizzazione delle condotte riparatorie. Secondo quanto previsto dall’art. 85 del summenzionato decreto legislativo il termine trimestrale per proporre querela da parte della persona offesa decorre dall’entrata in vigore della riforma 31/12/2022 nel caso non sia ancora incardinato un procedimento penale, invece, in caso contrario la persona offesa deve essere informata dall’autorità giudiziaria della facoltà di esercitare il proprio diritto di querela, con decorrenza del termine trimestrale dalla data in cui la stessa è stata informata.

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