Pubblicazione legale:
In caso di domanda di separazione giudiziale proposta prima della cessazione della coabitazione dei coniugi, l'obbligo contributivo del genitore per il mantenimento dei figli minori decorre non dalla data della domanda, ma dall'effettiva interruzione della convivenza , atteso che in tale periodo, deve presumessi l'adempimento dell obbligazione mediante la compartecipazione alle esigenze familiari con apporto materiale domestico, evitando cosi una duplicazione dell'obbligo.
L'assegno di mantenimento mensile costituisce rata du un contributo annuo complessivo, determinato in base alle esigenze dei minori e alle capacità dei genitori e non può essere ridotto unilateralmente dal genitore non collocatario per i periodi di mantenimento diretto dei figli, richiedendo modifiche degli accordi omologati o dei provvedimenti giudiziali.