Pubblicazione legale:
Ai fini dell'affidamento e della regolamentazione della responsabilità genitoriale, il giudice è chiamato a operare un bilanciamento concreto e non astratto tra il principio della bigenitorialità e il superiore interesse del minore.
Ne consegue che, ove il rifiuto del minore verso uno dei genitori derivi da fattori non riconducibili a condizionamenti manipolativi dell'altro genitore, il giudice deve adottare misure funzionali al recupero della relazione genitore figlio , attraverso l'attivazione di percorsi terapeutici , calibrando la progressività degli interventi in funzione della tutela emotiva psicologica del minore.