Si segnala la recente ord. della Cassazione n. 3858/2021 che chiarisce ulteriormente la precedente sentenza n. 9141 del maggio 2020 in merito alla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse. La Suprema Corte evidenzia che , al fine di osservare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, bisogna eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dalla banca e conseguentemente, rideterminare il reale saldo del conto, principio tra l'altro già affermato dalla precedente Cass. n. 9141/2020.
Ma, sicuramente, la sezione, più interessante della presente sentenza, riguarda l'affermazione del seguente principio di diritto " Ove sia stato proprio l’addebito degli interessi, come sopra quantificati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo “scoperto” ed il limite del fido e potrà provvedersi all’imputazione del pagamento ex art. 1194 comma 2° c.c. limitatamente a questa parte. Nel caso, invece, in cui l’annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell’affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una mera funzione ripristinatoria della provvista e non potrà mai provvedersi ad un’imputazione ex art. 1194 comma 2° cod. civ., difettando l’indefettibile presupposto del “pagamento”.”
Da cio deriva che, non può essere mossa alcuna censura generica di prescrizione, in merito alla domanda di rettifica del conto . Visto che la valutazione delle rimesse, ai fini della loro natura solutoria
Fonte: Dal sito verifiche finanziamenti - leggi l'articolo
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