Avvocato Luigi Santoro a Salerno

Luigi Santoro

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ChatGPT: Le richieste per lo sblocco dal Garante della Privacy

Scritto da: Luigi Santoro - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Il Garante italiano per la protezione dei dati personali ha annunciato di aver raggiunto un accordo con OpenAI, società statunitense specializzata in intelligenza artificiale, riguardo al trattamento dei dati personali degli utenti italiani della piattaforma ChatGPT. 

Il provvedimento n. 114 dell'11 aprile 2023 dispone la sospensione del provvedimento limitativo adottato con deliberazione d'urgenza del Presidente lo scorso 30 marzo, a patto che vengano adottati correttivi entro il 30 aprile prossimo. 

L'accordo stabilisce che la società dovrà fornire un'adeguata informativa agli utenti prima del trattamento dei dati personali e modificare la base giuridica del trattamento dei dati degli utenti ai fini dell'addestramento degli algoritmi. Inoltre, la società dovrà predisporre strumenti utili alla richiesta e all'ottenimento della rettifica o della cancellazione dei dati personali generati in modo inesatto dal servizio. La società è anche tenuta a implementare un sistema di verifica dell'età dei minori e ad escludere l'accesso agli utenti infratredicenni e ai minorenni privi del consenso dei genitori.

Il Garante della Privacy italiano ha emesso un comunicato in cui ha annunciato la possibilità per l'organizzazione statunitense OpenAI di riprendere il trattamento dei dati degli utenti italiani su ChatGPT, a patto che vengano rispettate tutte le prescrizioni entro la fine di aprile 2023. Il Garante ha anche sottolineato che il provvedimento non interrompe l'istruttoria e non preclude l'adozione di ulteriori misure, se necessarie.

Il comunicato è stato il risultato di un dialogo tra l'azienda e l'Autorità italiana, che ha manifestato la disponibilità a collaborare con l'organizzazione per correggere le criticità rilevate e prevenire i rischi connessi alla protezione dei dati personali degli utenti.

OpenAI ha dimostrato la propria volontà di migliorare la trasparenza nell'uso dei dati personali, fornendo meccanismi per l'esercizio dei diritti e le garanzie per i minori. L'azienda ha anche pubblicato un articolo sul proprio sito web in cui ha espresso la propria volontà di colmare le lacune nella tutela dei dati personali e di sviluppare sistemi di intelligenza artificiale sostenibili e sicuri.

L'Autorità italiana ha sottolineato l'importanza del rispetto delle norme a tutela dei dati personali dei cittadini italiani ed europei, ma ha anche ribadito che non vi è alcuna intenzione di porre un freno allo sviluppo dell'AI e dell'innovazione tecnologica.

In conclusione, il dialogo tra OpenAI e l'Autorità italiana è un segnale positivo di apertura e collaborazione tra le aziende e le autorità regolamentari, il che è vitale per garantire la protezione dei dati personali e lo sviluppo sostenibile dell'intelligenza artificiale.


Avv. Luigi Santoro - Avvocato e segretario provinciale

Sono Luigi Santoro, avvocato operante nel diritto civile, penale, tributario e bancario. Il mio percorso professionale è stato caratterizzato dalla collaborazione con alcuni dei più prestigiosi studi legali del territorio: ciò mi ha permesso di acquisire solide basi per fondare il mio studio legale, nel quale ho il piacere di collaborare con eccellenti Colleghi, ognuno esperto in diverse branche del diritto. Ciò è alla base del supporto completo che garantisco ai clienti. Rivesto inoltre il ruolo di segretario provinciale di "Adicu Aps", un'importante associazione nazionale a difesa dei diritti dei consumatori. Contatti sul web.




Luigi Santoro

Esperienza


Diritto di famiglia

Membro dell'associazione nazionale di professionisti "Cammino", per la tutela della famiglia, dei minori e dei soggetti fragili, nel corso degli anni ho sviluppato empatia ed esperienza per la tutela dei diritti ed interessi legittimi dei minori e delle coppie coniugate o in regime di convivenza "more uxorio". Mi occupo a 360° della difesa dei diritti della famiglia e garantisco la massima assistenza e disponibilità ai miei clienti.


Affidamento

Ho dedicato anni a rappresentare genitori in questioni di custodia, lavorando per garantire il benessere dei minori coinvolti. Ho affrontato casi di custodia con varie complessità, includendo decisioni di affidamento condiviso, unico o modifiche a disposizioni esistenti. La mia pratica comprende la negoziazione di accordi di custodia, la presentazione di prove in tribunale e la consulenza legale per i genitori.


Eredità e successioni

Ho assistito numerosi clienti nella gestione di questioni complesse legate alle successioni e alle eredità. Ho una profonda conoscenza delle leggi e delle procedure relative alle successioni, nonché una solida comprensione delle dinamiche familiari coinvolte. La mia esperienza include la redazione di testamenti, la gestione delle controversie ereditarie, l'interpretazione delle volontà testamentarie e la distribuzione dei beni.


Altre categorie:

Separazione, Divorzio, Diritto civile, Diritto tributario, Diritto penale, Diritto bancario e finanziario, Recupero crediti, Diritto immobiliare, Domiciliazioni, Tutela del consumatore, Negoziazione assistita, Tutela dei minori, Contratti, Sfratto, Risarcimento danni, Multe e contravvenzioni, Malasanità e responsabilità medica, Proprietà intellettuale.


Referenze

Pubblicazione legale

La tolleranza della coabitazione non equivale a riconciliazione

Pubblicato su IUSTLAB

" Gli effetti della separazione non possono essere posti nel nulla dalla mera circostanza che uno dei due coniugi non abbia rilasciato la casa familiare in favore dell’altro coniuge, proprietario esclusivo, e che quest’ultimo abbia tollerato tale situazione, se la persistenza della coabitazione non è connotata dal mantenimento o dal ripristino della comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi; la riconciliazione deve essere manifestata per mezzo di un comportamento inequivoco, che esprima senza possibilità di dubbio la ricostituzione di un progetto di vita comune, connotato da tutti i doveri che discendono dal matrimonio " ( Cassazione civile, sez. I, ordinanza 13 aprile 2023, n. 9839 ). La sentenza del Tribunale di Modena sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra la ricorrente e R.S. ha suscitato un dibattito legale riguardo alla coabitazione post-separazione. Il Tribunale ha stabilito l'assegno divorzile a carico di R.S. di euro 500,00 mensili, con rivalutazione monetaria annuale. Tuttavia, la ricorrente ha presentato un appello sostenendo che la coabitazione dopo la separazione non implica la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La Corte di Bologna ha respinto l'appello sulla riconciliazione, ma ha accolto parzialmente l'appello sulla quantità dell'assegno, stabilendo un importo di euro 800,00 mensili. La ricorrente ha presentato un ricorso per cassazione, sostenendo che la legge italiana non ammette una separazione in cui rimane in essere l'obbligo della coabitazione. La testimonianza della figlia sulla relazione extraconiugale della madre è stata giudicata inattendibile. La Suprema Corte, nel respingere il ricorso presentato dalla moglie, ha evidenziato che la separazione giudiziale tra i coniugi era stata dichiarata ritualmente e che la sentenza non era stata impugnata. Di conseguenza, la separazione produceva pienamente i suoi effetti tra le parti, salvo che vi fosse una espressa dichiarazione di riconciliazione o un comportamento incompatibile con lo stato di separazione. La coabitazione può essere un indizio di riconciliazione tra i coniugi, ma solo se esiste un progetto di vita comune improntato alla solidarietà, alla reciproca collaborazione e alla assistenza morale e materiale. La mera coabitazione non è sufficiente a dimostrare la riconciliazione tra coniugi separati, ma è necessario il ripristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale . La Corte ha affermato che il coniuge che vuole far accertare la riconciliazione ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare . In questo caso, la Corte ha escluso che vi fosse stata una riconciliazione tra i coniugi, in quanto questi vivevano nella stessa casa, ma separatamente, senza alcun rapporto né di affetto né di amore, dormendo separati e vivendo come estranei, senza neppure collaborare nella gestione della casa. In conclusione, gli Ermellini hanno correttamente applicato il principio della riconciliazione e ha emesso una decisione in base alle prove presentate, che non può essere oggetto di revisione in questa sede. Inoltre, non è ammissibile il ricorso riguardo alla valutazione delle prove istruttorie, basato su argomenti generici o circostanze irrilevanti, come il contenuto delle dichiarazioni fiscali. In sostanza, il fatto che uno dei coniugi non abbia lasciato la casa familiare in favore dell'altro non implica necessariamente una riconciliazione. La coabitazione deve essere accompagnata dal ripristino della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, e la riconciliazione deve essere manifestata attraverso un comportamento inequivocabile che dimostri la volontà di ricostruire un progetto di vita comune, con tutti i doveri che derivano dal matrimonio.

Recensione positiva

Da Google Maps

1/2023 - Ramses D.

"Giovane avvocato con una buona esperienza ed un'ottima preparazione."

Esperienza di lavoro

Avvocato - Avv. Luigi Santoro

Dal 1/2023 - lavoro attualmente qui

Avvocato operante nei campi del diritto civile, penale e tributario. Consulente legale per imprese e aziende.

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