La convivenza “more uxorio”: diritti e doveri

Scritto da: Maddalena Malara - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La convivenza more uxorio, anche detta convivenza di fatto, è la convivenza stabile tra due persone non unite da matrimonio o unione civile. In Italia, i diritti dei conviventi di fatto sono stati progressivamente riconosciuti, soprattutto con la Legge Cirinnà (n. 76/2016). Ecco un riepilogo dei principali diritti:

Diritti personali e di assistenza:

  • Assistenza morale e materiale: Esiste un reciproco dovere di assistenza morale e materiale tra i conviventi (art. 1, comma 36, L. 76/2016).
  • Assistenza sanitaria: In caso di malattia o ricovero, i conviventi hanno diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali, analogamente a quanto previsto per i coniugi (art. 1, comma 38, L. 76/2016).
  • Decisioni in materia di salute e funerarie: Ciascun convivente può designare l'altro come proprio rappresentante per le decisioni in materia di salute in caso di incapacità e per le decisioni riguardanti il trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie in caso di decesso (art. 1, comma 40, L. 76/2016).
  • Nomina come tutore, curatore o amministratore di sostegno: Il convivente può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altro in caso di interdizione, inabilitazione o necessità di amministrazione di sostegno (art. 1, comma 41, L. 76/2016).
  • Permessi lavorativi (Legge 104): I conviventi di fatto possono usufruire dei permessi previsti dalla Legge 104/92 per assistere il partner con disabilità grave (art. 1, commi 36 e 37, L. 76/2016).
  • Diritti nell'ordinamento penitenziario: I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti dei coniugi nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario, come il diritto a colloqui con il detenuto (art. 1, comma 38, L. 76/2016).

Diritti relativi alla casa:

  • Diritto di abitazione in caso di morte del proprietario: In caso di morte del convivente proprietario della casa comune, il convivente superstite ha il diritto di continuare ad abitarvi per un periodo determinato: 2 anni o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore a due anni, e comunque non oltre i 5 anni. Se nella casa coabitano figli minori o disabili del convivente deceduto, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per un periodo non inferiore a tre anni (art. 1, comma 42, L. 76/2016). Questo diritto cessa in caso di matrimonio, unione civile o nuova convivenza di fatto del superstite, o qualora cessi di abitare stabilmente nella casa.
  • Successione nel contratto di locazione: In caso di morte del conduttore o suo recesso dal contratto di locazione della casa comune, il convivente di fatto ha la facoltà di succedergli nel contratto (art. 1, comma 44, L. 76/2016).
  • Assegnazione di alloggi di edilizia popolare: L'appartenenza a un nucleo familiare costituisce titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare; di tale titolo possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto (art. 1, comma 45, L. 76/2016).

Diritti economici:

  • Alimenti in caso di cessazione della convivenza: In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice può stabilire il diritto agli alimenti a carico di un convivente nei confronti dell'altro qualora quest'ultimo versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. L'entità e la durata degli alimenti sono determinate in proporzione alla durata della convivenza e alle condizioni economiche dei due conviventi (art. 1, comma 65, L. 76/2016).
  • Risarcimento del danno in caso di morte del convivente per fatto illecito di un terzo: In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite spetta il risarcimento del danno non patrimoniale (danno morale ed esistenziale) secondo i medesimi criteri applicati al coniuge superstite (art. 1, comma 49, L. 76/2016).
  • Partecipazione all'impresa familiare: Se un convivente partecipa stabilmente all'impresa dell'altro, ha diritto a una partecipazione agli utili, agli incrementi e agli acquisti dell'azienda, commisurata al lavoro prestato (art. 230-bis c.c., esteso ai conviventi di fatto per interpretazione giurisprudenziale).

Contratto di convivenza:

I conviventi di fatto possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali (ad esempio, la contribuzione alle spese comuni, la proprietà dei beni, l'assegnazione della casa in caso di cessazione della convivenza) attraverso la stipula di un contratto di convivenza. Tale contratto deve essere redatto in forma scritta, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, a pena di nullità (art. 1, commi 50-64, L. 76/2016).

Diritti in caso di figli:

I figli nati da genitori non sposati sono equiparati ai figli nati nel matrimonio. Entrambi i genitori hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dei figli (responsabilità genitoriale, mantenimento, educazione, ecc.). In caso di cessazione della convivenza, le decisioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli sono prese dal giudice tenendo prioritariamente conto dell'interesse superiore del minore.

Cosa non è previsto per la convivenza more uxorio (differenze con il matrimonio e l'unione civile):

  • Obbligo di fedeltà: Non esiste un obbligo legale di fedeltà tra conviventi di fatto.
  • Diritti ereditari automatici: Il convivente di fatto non è erede legittimario e non ha diritto alla quota di legittima sull'eredità del partner defunto, a meno che non sia espressamente indicato come erede in un testamento.
  • Pensione di reversibilità: Il convivente superstite non ha diritto alla pensione di reversibilità del partner defunto.
  • Assegno di mantenimento dopo la cessazione della convivenza (in senso stretto): A differenza del coniuge separato o divorziato, il convivente economicamente più debole non ha diritto a un assegno di mantenimento in senso stretto, ma solo agli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

È importante sottolineare che per far valere alcuni di questi diritti (ad esempio, quelli relativi alla casa in caso di decesso, la partecipazione alle graduatorie per l'edilizia popolare), spesso è necessario che la convivenza di fatto sia stata formalmente accertata attraverso la dichiarazione anagrafica di convivenza presso il Comune di residenza.



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Avvocato Maddalena Malara a Pesaro
Maddalena Malara

Avvocato civilista