Divisibilità dell’immobile del de cuius tra i coeredi

Azione di divisione




Caso legale: La diatriba riguardava un immobile di proprietà del defunto e i coeredi non trovavano l'accordo circa la gestione di detto benei (chi voleva locarlo, chi venderlo, chi tenerlo). Unica strada era porre fini alla comunione ereditaria mettendo in vendita il bene, ma i coeredi continuavano a litigare. Ebbene, secondo quanto dispone l'art. 713 c.c. ogni coerede ha diritto di chiedere la divisione per sciogliere la comunione ereditaria. La divisione non è sempre però agevole soprattutto quando il bene non è facilmente divisibili in natura e quindi si rese necessario procedere con una divisone giudiziale. L'art. 720 c.c. dispone che tali beni "devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto".



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Avvocato Mara Pellegatta a Meda
Mara Pellegatta

Avvocato civilista Meda