Avvocato Marco Accossano a Milano

Marco Accossano

Avvocato civilista a Milano

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Assegnazione della casa coniugale e pignoramento immobiliare

Quando è opponibile ai terzi l'assegnazione della casa coniugale

Caso legale:

Trattasi di un caso tutt'altro che infrequente. La moglie diveniva assegnataria della casa coniugale in forza dei provvedimenti provvisori ed urgenti resi al presidente del tribunale nel giudizio di separazione personale, ma successivamente l'immobile era oggetto di esecuzione forzata da parte di creditori del marito. Venduta la casa all'asta, era stata ordinato alla moglie di liberarla, ma all'esecuzione promossa dal custode giudiziario (che per legge esercita le azioni occorrenti per conseguire la disponibilità dell’immobile pignorato), la moglie proponeva opposizione affermando che l'esecuzione non poteva essere intrapresa stante il provvedimento di assegnazione della casa in suo favore ed il suo diritto di abitarvi. Quale avvocato del custode giudiziario ho proposto appello alla sentenza del Tribunale che aveva accolto l'opposizione della moglie all'esecuzione per rilascio, sostenendo che già l'art.155 quater c.c., oggi riprodotto nell'art.377 sexies c.c., aveva implicitamente abrogato l'art.6, comma 6, legge 898/1960 e che di conseguenza oggi il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è opponibile ai terzi solo se trascritto ex art.2643 c.c. (contrariamente all'art.6, comma 6, cit., che richiamava l’art.1599 c.c.) e che, in quanto non trascritto, non era quindi opponibile all'esecuzione immobiliare. La Corte di Appello, accogliendo l'impugnazione, ordinava alla moglie di rilasciare la casa coniugale per non essere stato trascritto il provvedimento di assegnazione della casa coniugale.


Avv. Marco Accossano - Avvocato civilista a Milano

Avvocato dal 1994, collaboratore di primari studi legali di Genova e Milano, Cassazionista dal 2007. Dal 2010 titolare di proprio studio legale a Milano. Competenze nel diritto civile, societario, appalti, diritto immobiliare, condominiale e delle locazioni, cessione e affitto di azienda, problematiche societarie, analisi dei crediti in sofferenza, responsabilità professionale e di amministratori e liquidatori di società, ampia esperienza nel contenzioso civile anche di legittimità, nella contrattualistica, locazioni uso abitativo e commerciale, arbitrati ed ADR. Dal 2016 giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Torino.




Marco Accossano

Esperienza


Diritto civile

Ho maturato esperienza di oltre venti anni nel contenzioso civile, che mi permette di affrontare e valutare le problematiche che si possono presentare nei rapporti negoziali, con particolare riferimento alla consulenza alle aziende, alle locazioni civili e commerciali, alla contrattualistica, alla tutela dei diritti dei consumatori, al recupero crediti, al diritto immobiliare in generale


Locazioni

Ho maturato approfondita conoscenza della materia grazie alla numerosa casistica affrontata, sia dalla parte del conduttore che del locatore, con riferimento alle locazioni ad uso abitativo e non abitativo, ed alle problematiche relativi agli affitti e cessioni di aziende


Recupero crediti

Previo esame accurato di ogni singola situazione di credito in sofferenza, sono in grado di consigliare le iniziative più opportune e utili per giungere ad un risultato utile, con valutazione personalizzata per ogni singolo cliente e per ogni singola situazione.


Altre categorie:

Pignoramento, Contratti, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Sfratto, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Fallimento e proc. concorsuali, Usura, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Tutela dei minori, Gratuito patrocinio, Cassazione, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

La nullità della pattuizione degli interessi di mora nel contratto di leasing

La Corte di Appello di Torino, con la recentissima sentenza n.2054/2019 pubblicata il 31.12.2019, si è pronunciata in tema di interessi moratori pattuiti convenzionalmente nel contratto di leasing in deroga al D.Lgs. 231/2002 (facoltà lasciata alle parti dall’art.5 D.Lgs. 231/2002), ipotesi nella quale il saggio degli interessi di mora sarà disciplinato dall’art.2, legge 108/1996. Partendo dal principio di diritto espresso da Cass. civ. ord. 2311/2018, secondo cui «è nullo il patto con il quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui alla L. 7 marzo 1996, n.108, articolo 2, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali» non potendosi accertare, in assenza di qualsiasi norma di legge a sostegno, la natura usuraria degli interessi moratori (non in base al saggio rilevato ai sensi della legge 108/1996 bensì) in base ad un tasso talora definito nella prassi di “mora-soglia” ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso-soglia, la Corte piemontese ha affermato che la nullità, per superamento del tasso-soglia, della pattuizione degli interessi di mora non determina la nullità della pattuizione di interessi compensativi in misura inferiore al tasso-soglia, e neppure la conversione del contratto da oneroso a gratuito ovvero la non debenza di alcun interesse di mora, essendo comunque dovuti gli interessi di mora nella misura legale. La nullità colpirebbe la sola disposizione pattizia che contempla interessi eccedenti il tasso-soglia (indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la

Titolo professionale

Representative 2020 of Italian Industry & Commerce Office In The UAE

Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti - 12/2019

Sono stato selezionato come professionista di riferimento per consulenza ad imprese e privati che hanno interesse ad entrare nel mercato degli Emirati Arabi Uniti

Pubblicazione legale

Notifica via pec e successione a titolo particolare nel diritto controverso

Il Quotidiano del Condominio - Il Sole 24Ore

Commento apparso sul Quotidiano del Condominio - Il Sole 24Ore ad una interessante sentenza della Corte di Appello di Torino della quale sono estensore

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