IUSTLAB

Interessi di mora e Condominio

Il Condominio non è imprenditore commerciale ai sensi del D.Lgs. 231/2002




Caso legale: La controversia nasce da una richiesta di pagamento dell'impresa appaltatrice ad un Condominio per opere eseguite, eseguito in ritardo dal Condominio con richiesta dell'impresa che fossero fossero riconosciuti gli interessi di mora di cui al D.Lgs. 231/2002. Quale avvocato del Condominio ho impugnato la sentenza del Tribunale, che aveva affermato la debenza degli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002, vincendo la causa in appello. La Corte, condividendo le mie argomentazioni, ha affermato che il contratto di appalto tra un Condominio e l'impresa appaltatrice non è una transazione commerciale ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 9.10.2002, n.231, in quanto non si tratta di contratto stipulato tra imprese. Il condominio è infatti un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti (Cass. n. 826/1997; Cass. n. 12204/1997; Cass. n. 7544/1995), il cui amministratore opera come mandatario con rappresentanza dei condomini ed in tale veste ha stipulato il contratto di appalto con l'impresa esecutrice dei lavori. Il rapporto contrattuale vincola pertanto i singoli condomini, i quali, essendo persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, non possono essere considerati imprenditori, ma consumatori. Non sono pertanto dovuti da parte del Condominio gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002 sui ritardati pagamenti all'impresa appaltatrice, ma sono dovuti gli interessi al saggio legale, di gran lunga inferirore.



Pubblicato da:


Marco Accossano

Avvocato civilista a Milano