La nullità della pattuizione degli interessi di mora nel contratto di leasing

Scritto da: Marco Accossano -




Pubblicazione legale: La Corte di Appello di Torino, con la recentissima sentenza n.2054/2019 pubblicata il 31.12.2019, si è pronunciata in tema di interessi moratori pattuiti convenzionalmente nel contratto di leasing in deroga al D.Lgs. 231/2002 (facoltà lasciata alle parti dall’art.5 D.Lgs. 231/2002), ipotesi nella quale il saggio degli interessi di mora sarà disciplinato dall’art.2, legge 108/1996. Partendo dal principio di diritto espresso da Cass. civ. ord. 2311/2018, secondo cui «è nullo il patto con il quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui alla L. 7 marzo 1996, n.108, articolo 2, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali» non potendosi accertare, in assenza di qualsiasi norma di legge a sostegno, la natura usuraria degli interessi moratori (non in base al saggio rilevato ai sensi della legge 108/1996 bensì) in base ad un tasso talora definito nella prassi di “mora-soglia” ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso-soglia, la Corte piemontese ha affermato che la nullità, per superamento del tasso-soglia, della pattuizione degli interessi di mora non determina la nullità della pattuizione di interessi compensativi in misura inferiore al tasso-soglia, e neppure la conversione del contratto da oneroso a gratuito ovvero la non debenza di alcun interesse di mora, essendo comunque dovuti gli interessi di mora nella misura legale. La nullità colpirebbe la sola disposizione pattizia che contempla interessi eccedenti il tasso-soglia (indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la

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Avvocato Marco Accossano a Milano
Marco Accossano

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