Avvocato Marco Accossano a Milano

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La nullità della pattuizione degli interessi di mora nel contratto di leasing

Scritto da: Marco Accossano -

Pubblicazione legale:

La Corte di Appello di Torino, con la recentissima sentenza n.2054/2019 pubblicata il 31.12.2019, si è pronunciata in tema di interessi moratori pattuiti convenzionalmente nel contratto di leasing in deroga al D.Lgs. 231/2002 (facoltà lasciata alle parti dall’art.5 D.Lgs. 231/2002), ipotesi nella quale il saggio degli interessi di mora sarà disciplinato dall’art.2, legge 108/1996. Partendo dal principio di diritto espresso da Cass. civ. ord. 2311/2018, secondo cui «è nullo il patto con il quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui alla L. 7 marzo 1996, n.108, articolo 2, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali» non potendosi accertare, in assenza di qualsiasi norma di legge a sostegno, la natura usuraria degli interessi moratori (non in base al saggio rilevato ai sensi della legge 108/1996 bensì) in base ad un tasso talora definito nella prassi di “mora-soglia” ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso-soglia, la Corte piemontese ha affermato che la nullità, per superamento del tasso-soglia, della pattuizione degli interessi di mora non determina la nullità della pattuizione di interessi compensativi in misura inferiore al tasso-soglia, e neppure la conversione del contratto da oneroso a gratuito ovvero la non debenza di alcun interesse di mora, essendo comunque dovuti gli interessi di mora nella misura legale. La nullità colpirebbe la sola disposizione pattizia che contempla interessi eccedenti il tasso-soglia (indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la

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Avv. Marco Accossano - Avvocato civilista a Milano

Avvocato dal 1994, collaboratore di primari studi legali di Genova e Milano, Cassazionista dal 2007. Dal 2010 titolare di proprio studio legale a Milano. Competenze nel diritto civile, societario, appalti, diritto immobiliare, condominiale e delle locazioni, cessione e affitto di azienda, problematiche societarie, analisi dei crediti in sofferenza, responsabilità professionale e di amministratori e liquidatori di società, ampia esperienza nel contenzioso civile anche di legittimità, nella contrattualistica, locazioni uso abitativo e commerciale, arbitrati ed ADR. Dal 2016 giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Torino.




Marco Accossano

Esperienza


Pignoramento

Ho maturato significativa esperienza nelle esecuzioni immobiliari, presso terzi e mobiliari, dalla parte del creditore e del debitore, sia dal punto di vista della procedura, sia in merito alle opposizioni che possono essere proposte ed alle soluzioni, anche stragiudiziali, utili per la risoluzione del contenzioso in sede esecutiva.


Diritto civile

Ho maturato esperienza di oltre venti anni nel contenzioso civile, che mi permette di affrontare e valutare le problematiche che si possono presentare nei rapporti negoziali, con particolare riferimento alla consulenza alle aziende, alle locazioni civili e commerciali, alla contrattualistica, alla tutela dei diritti dei consumatori, al recupero crediti, al diritto immobiliare in generale


Locazioni

Ho maturato approfondita conoscenza della materia grazie alla numerosa casistica affrontata, sia dalla parte del conduttore che del locatore, con riferimento alle locazioni ad uso abitativo e non abitativo, ed alle problematiche relativi agli affitti e cessioni di aziende


Altre categorie:

Recupero crediti, Contratti, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Sfratto, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Fallimento e proc. concorsuali, Usura, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Tutela dei minori, Gratuito patrocinio, Cassazione, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Notifica via pec e successione a titolo particolare nel diritto controverso

Il Quotidiano del Condominio - Il Sole 24Ore

Commento apparso sul Quotidiano del Condominio - Il Sole 24Ore ad una interessante sentenza della Corte di Appello di Torino della quale sono estensore

Caso legale seguito

Assegnazione della casa coniugale e pignoramento immobiliare

Quando è opponibile ai terzi l'assegnazione della casa coniugale

Trattasi di un caso tutt'altro che infrequente. La moglie diveniva assegnataria della casa coniugale in forza dei provvedimenti provvisori ed urgenti resi al presidente del tribunale nel giudizio di separazione personale, ma successivamente l'immobile era oggetto di esecuzione forzata da parte di creditori del marito. Venduta la casa all'asta, era stata ordinato alla moglie di liberarla, ma all'esecuzione promossa dal custode giudiziario (che per legge esercita le azioni occorrenti per conseguire la disponibilità dell’immobile pignorato), la moglie proponeva opposizione affermando che l'esecuzione non poteva essere intrapresa stante il provvedimento di assegnazione della casa in suo favore ed il suo diritto di abitarvi. Quale avvocato del custode giudiziario ho proposto appello alla sentenza del Tribunale che aveva accolto l'opposizione della moglie all'esecuzione per rilascio, sostenendo che già l'art.155 quater c.c., oggi riprodotto nell'art.377 sexies c.c., aveva implicitamente abrogato l'art.6, comma 6, legge 898/1960 e che di conseguenza oggi il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è opponibile ai terzi solo se trascritto ex art.2643 c.c. (contrariamente all'art.6, comma 6, cit., che richiamava l’art.1599 c.c.) e che, in quanto non trascritto, non era quindi opponibile all'esecuzione immobiliare. La Corte di Appello, accogliendo l'impugnazione, ordinava alla moglie di rilasciare la casa coniugale per non essere stato trascritto il provvedimento di assegnazione della casa coniugale.

Caso legale seguito

L'inefficacia del pignoramento immobiliare per mancato o tardivo deposito delle copie conformi del titolo e del precetto

Il rilievo ex officio ex art.557, comma 3, c.p.c.

Nell'ambito di un'esecuzione immobiliare, nella quale ho assistito il debitore, il creditore procedente aveva depositato, nel termine di quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario, la copia conforme del solo titolo esecutivo e non dell'atto di precetto, in violazione dell'art.557, comma 2, c.p.c. . In tale ipotesi il pignoramento perde efficacia, come previsto dal terzo comma della stessa norma, inefficacia che può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice con conseguente estinzione della procedura esecutiva ed ordine di cancellazione del pignoramento. Il Tribunale di Milano, adìto dal debitore in sede di reclamo al provvedimento che aveva erroneamente respinto l'istanza di estinzione del pignoramento, in accoglimento delle tesi del debitore ha affermato che l'art.557, comma 3, c.p.c., è un'ipotesi tipica di estinzione del pignoramento, che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che pronuncia sull'istanza di estinzione del pignoramento, accogliendola o rigettandola, è proponibile il reclamo ai sensi dell'art.630 c.p.c., e che il mancato o tardivo deposito delle copie conformi, così attestate dall'avvocato del creditore procedente, del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento, sono sanzionate con la perdita di efficacia del pignoramento stesso. Il Tribunale, con sentenza poi confermata dalla Corte di Appello di Milano, ha quindi dichiarato inefficevil pignoramento immobiliare e l'estinzione della procedura esecutiva, ordinando di conseguenza la cancellazione della trascrizione del pignoramento a spese del creditore procedente.

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