Caso legale:
Nell'ambito di un'esecuzione immobiliare, nella quale ho assistito il debitore, il creditore procedente aveva depositato, nel termine di quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario, la copia conforme del solo titolo esecutivo e non dell'atto di precetto, in violazione dell'art.557, comma 2, c.p.c. .
In tale ipotesi il pignoramento perde efficacia, come previsto dal terzo comma della stessa norma, inefficacia che può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice con conseguente estinzione della procedura esecutiva ed ordine di cancellazione del pignoramento.
Il Tribunale di Milano, adìto dal debitore in sede di reclamo al provvedimento che aveva erroneamente respinto l'istanza di estinzione del pignoramento, in accoglimento delle tesi del debitore ha affermato che l'art.557, comma 3, c.p.c., è un'ipotesi tipica di estinzione del pignoramento, che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che pronuncia sull'istanza di estinzione del pignoramento, accogliendola o rigettandola, è proponibile il reclamo ai sensi dell'art.630 c.p.c., e che il mancato o tardivo deposito delle copie conformi, così attestate dall'avvocato del creditore procedente, del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento, sono sanzionate con la perdita di efficacia del pignoramento stesso.
Il Tribunale, con sentenza poi confermata dalla Corte di Appello di Milano, ha quindi dichiarato inefficevil pignoramento immobiliare e l'estinzione della procedura esecutiva, ordinando di conseguenza la cancellazione della trascrizione del pignoramento a spese del creditore procedente.