Avvocato Marco Accossano a Milano

Marco Accossano

Avvocato civilista a Milano

About     Contatti





L'inefficacia del pignoramento immobiliare per mancato o tardivo deposito delle copie conformi del titolo e del precetto

Il rilievo ex officio ex art.557, comma 3, c.p.c.

Caso legale:

Nell'ambito di un'esecuzione immobiliare, nella quale ho assistito il debitore, il creditore procedente aveva depositato, nel termine di quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento da parte dell'ufficiale giudiziario, la copia conforme del solo titolo esecutivo e non dell'atto di precetto, in violazione dell'art.557, comma 2, c.p.c. . In tale ipotesi il pignoramento perde efficacia, come previsto dal terzo comma della stessa norma, inefficacia che può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice con conseguente estinzione della procedura esecutiva ed ordine di cancellazione del pignoramento. Il Tribunale di Milano, adìto dal debitore in sede di reclamo al provvedimento che aveva erroneamente respinto l'istanza di estinzione del pignoramento, in accoglimento delle tesi del debitore ha affermato che l'art.557, comma 3, c.p.c., è un'ipotesi tipica di estinzione del pignoramento, che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che pronuncia sull'istanza di estinzione del pignoramento, accogliendola o rigettandola, è proponibile il reclamo ai sensi dell'art.630 c.p.c., e che il mancato o tardivo deposito delle copie conformi, così attestate dall'avvocato del creditore procedente, del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento, sono sanzionate con la perdita di efficacia del pignoramento stesso. Il Tribunale, con sentenza poi confermata dalla Corte di Appello di Milano, ha quindi dichiarato inefficevil pignoramento immobiliare e l'estinzione della procedura esecutiva, ordinando di conseguenza la cancellazione della trascrizione del pignoramento a spese del creditore procedente.


Avv. Marco Accossano - Avvocato civilista a Milano

Avvocato dal 1994, collaboratore di primari studi legali di Genova e Milano, Cassazionista dal 2007. Dal 2010 titolare di proprio studio legale a Milano. Competenze nel diritto civile, societario, appalti, diritto immobiliare, condominiale e delle locazioni, cessione e affitto di azienda, problematiche societarie, analisi dei crediti in sofferenza, responsabilità professionale e di amministratori e liquidatori di società, ampia esperienza nel contenzioso civile anche di legittimità, nella contrattualistica, locazioni uso abitativo e commerciale, arbitrati ed ADR. Dal 2016 giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Torino.




Marco Accossano

Esperienza


Diritto civile

Ho maturato esperienza di oltre venti anni nel contenzioso civile, che mi permette di affrontare e valutare le problematiche che si possono presentare nei rapporti negoziali, con particolare riferimento alla consulenza alle aziende, alle locazioni civili e commerciali, alla contrattualistica, alla tutela dei diritti dei consumatori, al recupero crediti, al diritto immobiliare in generale


Locazioni

Ho maturato approfondita conoscenza della materia grazie alla numerosa casistica affrontata, sia dalla parte del conduttore che del locatore, con riferimento alle locazioni ad uso abitativo e non abitativo, ed alle problematiche relativi agli affitti e cessioni di aziende


Recupero crediti

Previo esame accurato di ogni singola situazione di credito in sofferenza, sono in grado di consigliare le iniziative più opportune e utili per giungere ad un risultato utile, con valutazione personalizzata per ogni singolo cliente e per ogni singola situazione.


Altre categorie:

Pignoramento, Contratti, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Sfratto, Domiciliazioni, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Fallimento e proc. concorsuali, Usura, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Tutela dei minori, Gratuito patrocinio, Cassazione, Risarcimento danni.



Referenze

Pubblicazione legale

La nullità della pattuizione degli interessi di mora nel contratto di leasing

La Corte di Appello di Torino, con la recentissima sentenza n.2054/2019 pubblicata il 31.12.2019, si è pronunciata in tema di interessi moratori pattuiti convenzionalmente nel contratto di leasing in deroga al D.Lgs. 231/2002 (facoltà lasciata alle parti dall’art.5 D.Lgs. 231/2002), ipotesi nella quale il saggio degli interessi di mora sarà disciplinato dall’art.2, legge 108/1996. Partendo dal principio di diritto espresso da Cass. civ. ord. 2311/2018, secondo cui «è nullo il patto con il quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui alla L. 7 marzo 1996, n.108, articolo 2, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali» non potendosi accertare, in assenza di qualsiasi norma di legge a sostegno, la natura usuraria degli interessi moratori (non in base al saggio rilevato ai sensi della legge 108/1996 bensì) in base ad un tasso talora definito nella prassi di “mora-soglia” ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso-soglia, la Corte piemontese ha affermato che la nullità, per superamento del tasso-soglia, della pattuizione degli interessi di mora non determina la nullità della pattuizione di interessi compensativi in misura inferiore al tasso-soglia, e neppure la conversione del contratto da oneroso a gratuito ovvero la non debenza di alcun interesse di mora, essendo comunque dovuti gli interessi di mora nella misura legale. La nullità colpirebbe la sola disposizione pattizia che contempla interessi eccedenti il tasso-soglia (indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la

Titolo professionale

Representative 2020 of Italian Industry & Commerce Office In The UAE

Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti - 12/2019

Sono stato selezionato come professionista di riferimento per consulenza ad imprese e privati che hanno interesse ad entrare nel mercato degli Emirati Arabi Uniti

Pubblicazione legale

Notifica via pec e successione a titolo particolare nel diritto controverso

Il Quotidiano del Condominio - Il Sole 24Ore

Commento apparso sul Quotidiano del Condominio - Il Sole 24Ore ad una interessante sentenza della Corte di Appello di Torino della quale sono estensore

Leggi altre referenze (8)

Lo studio

Marco Accossano
Via Cesare Lombroso 54
Milano (MI)

Contatti:

Telefono WhatsApp Email

Per informazioni e richieste

Contatta l'Avv. Accossano:

Contatta l'Avv. Accossano per sottoporre il tuo caso:

Nome e cognome:
Città:
Email:
Telefono:
Descrivi la tua richiesta:
Telefono WhatsApp Email

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati

Telefono Email WhatsApp
IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati


Privacy e cookie policy