L'obbligo di registrazione del contratto di locazione e l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato
Il locatore, che abbia ottenuto un provvedimento del giudice che ordini al conduttore di rilasciare l'immobile locato, deve dimostrare che il contratto è stato regolarmente registrato, come previsto dall'art.7, comma 1, legge 9 dicembre 1998, n.431: la Corte Costituzionale, con sentenza n.333 del 5 ottobre 2001, ha infatti dichiarato l'illegittimità delle altre condizioni indicate dalla norma per poter procedere al rilascio dell'immobile (regolarità della posizione fiscale quanto al pagamento dell'imposta di registro sul contratto di locazione, al pagamento dell'ICI e dell'imposta sui redditi relativi ai canoni).
Questo problema è stato di fatto superato, in quanto l'art.1, comma 347, legge n.311/2005 (legge finanziaria 2005), ha espressamente stabilito la nullità del contratto di locazione che non sia stato registrato.
Finalità della norma è dunque di scoraggiare l’occultamento dei redditi derivanti dalla locazione dei fabbricati.
Che succede in caso di errata o tardiva registrazione, casi tutt'altro che infrequenti nella pratica?
Nell'ipotesi di errata registrazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata del citato art.1, comma 347, con riferimento all’art.10, comma 3, legge n.212/2000 (c.d. Statuto del contribuente, secondo cui le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto), qualora il locatore abbia comunque posto l'agenzia delle entrate nelle condizioni di sottoporre a corretta tassazione il contratto di locazione non vi è, nei fatti, alcuna elusione dei redditi derivanti dal rapporto di locazione, per cui non può essere dichiarata la nullità del contratto di locazione.
L'avvenuta registrazione tardiva del contratto di locazione ne sana la nullità con efficacia retroattiva, per cui ben può il locatore, che non aveva inizialmente registrato il contratto di locazione, registrarlo tardivamente sanandone così la nullità ed agire per il rilascio in forza di detto contratto, La sanatoria del contratto di locazione originariamente non registrato opera anche nell'ipotesi in cui il locatore vi provveda successivamente al conduttore, che non potrà rifiutarsi di corrispondere il canone di locazione pattuito nel contratto medesimo (la disciplina applicabile ai contratti di locazione no nregistrati di cui all'art.3, comma 8, D.Lgs. 13 marzo 2011, n.23, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla corte Costituzionale con sentenza n.50 del 14 marzo 2914).
Avvocato dal 1994, collaboratore di primari studi legali di Genova e Milano, Cassazionista dal 2007. Dal 2010 titolare di proprio studio legale a Milano. Competenze nel diritto civile, societario, appalti, diritto immobiliare, condominiale e delle locazioni, cessione e affitto di azienda, problematiche societarie, analisi dei crediti in sofferenza, responsabilità professionale e di amministratori e liquidatori di società, ampia esperienza nel contenzioso civile anche di legittimità, nella contrattualistica, locazioni uso abitativo e commerciale, arbitrati ed ADR. Dal 2016 giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Torino.
Ho maturato esperienza di oltre venti anni nel contenzioso civile, che mi permette di affrontare e valutare le problematiche che si possono presentare nei rapporti negoziali, con particolare riferimento alla consulenza alle aziende, alle locazioni civili e commerciali, alla contrattualistica, alla tutela dei diritti dei consumatori, al recupero crediti, al diritto immobiliare in generale
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Marco Accossano
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